Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9636 del 26/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26100-2018 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 419/2018 della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 01/03/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letto il ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

Con ricorso depositato il 2 luglio 2013, B.C. ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento dell’importo di Euro 561.811,97 notificatagli dall’agente di riscossione su ruolo emesso dal Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sociali. Il Tribunale di Catanzaro accoglieva l’opposizione, disponendo l’integrale compensazione delle spese processuali.

La sentenza veniva appellata dallo stesso B., limitatamente al capo relativo alle spese di lite. La Corte d’appello di Catanzaro accoglieva il gravame, in relazione alla posizione del Ministero, confermando la statuizione di primo grado nei rapporti fra l’opponente e l’agente di riscossione.

La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte del Ministero, per un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Successivamente, prima che iniziasse la trattazione del ricorso in adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato all’intimato.

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla si dispone per le spese, in quanto l’intimato non ha svolto in questa sede attività difensiva.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020

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