LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30313-2018 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 125/2018 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 18/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIANNACCARI ROSSANA.
RILEVATO
Che:
– Il Tribunale di Messina, con decreto di liquidazione pronunciato in data 18/05/2017, depositato in cancelleria in data 24/05/2017, liquidò all’Avv. P.P. la somma di Euro 500,00, oltre a rimborso forfettario, CPA e Iva, per l’attività professionale svolta, quale difensore di Gugliotta Carmelo, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
– l’Avv. P.P. propose opposizione avverso detto decreto, lamentando l’omessa liquidazione dei compensi relativi alla fase decisionale e la violazione dei minimi inderogabili di cui al D.M. n. 55 del 2014;
– Il Tribunale di Messina, con ordinanza n. 125/2018, depositata in data 18/09/2018, in accoglimento dell’opposizione, rideterminò il compenso nella misura di Euro 912,00 oltre spese generali, iva e cap come per legge;
– per la cassazione di detta ordinanza, ha proposto ricorso P.P. sulla base di due motivi;
– il Ministero della Giustizia è rimasto intimato;
– il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).
RITENUTO
Che:
– con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 12, DM 55/2014, per aver il Tribunale di Messina operato sull’importo da liquidare al difensore, già ridotto di 1/3 per effetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, un’ulteriore diminuzione del 20%, applicabile in caso di difesa di più imputati aventi la medesima posizione processuale;
– il motivo è infondato;
– il giudice dell’opposizione ha richiamato, in premessa, il D.M. n. 55 del 2014, art. 12 comma 1, secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto di una serie di parametri, tra cui le caratteristiche, l’urgenza, l’importanza, la complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, le questioni giuridiche e di fatto trattate, la presenza di eventuali contrasti giurisprudenziali, i documenti e gli atti da esaminare, la continuità dell’impegno esito della causa e numero delle udienze;
– ai fini della liquidazione del compenso, il D.M. n. 55 del 2014, art. 1 del stabilisce che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento o diminuiti del 50 per cento;
– il Tribunale ha liquidato i compensi tenendo conto dei valori minimi e non dei valori medi, che rappresentano il limite massimo del compenso che può essere liquidato al difensore, fermo il rispetto dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali (Cass. Civ. Sez. VI, 12.2.2011 n. 26643; Cass. Civ., Sez. II, 21.2.2012 n. 2527);
– il giudice si è discostato dai valori medi avuto riguardo alla natura del provvedimento ed all’entità della contestazione (Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n. 6296; Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183 sull’obbligo di motivazione in caso di scostamento dai valori medi) e, considerato che la causa non presentava “specifiche questioni di fatto e di diritto” ha ridotto l’importo del 20 per cento, indicando, per evidente errore materiale, il D.M. n. 55 del 2014, art. 12, comma 2, non pertinente al caso di specie, anzichè il citato comma 1, espressamente richiamato nella parte motiva del provvedimento impugnato;
l’importo ottenuto è stato ulteriormente ridotto di 1/3 per il gratuito patrocinio;
con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92, 112 c.p.c. in quanto il Tribunale di Messina avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di opposizione;
il motivo è fondato;
qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate e il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, vanno liquidate le spese del giudizio di opposizione secondo le norme di cui agli artt. 91 c.p.c. e ss. (Cassazione civile sez. II, 23/03/2018, n. 7292; Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n. 7072);
nel caso di specie, invece, il Tribunale, decidendo sull’opposizione proposta dal difensore, ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione;
il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo;
l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata innanzi al Tribunale di Messina in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo, cassa l’ordinanza impugnata,d in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2020