Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.9966 del 27/05/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28174/2016 proposto da:

L.T.F., e L.T.R., in qualità di eredi di L.T.S., elettivamente domiciliate in ROMA, Piazzale delle Belle Arti n. 6, presso lo studio dell’avvocato professore Andrea Palazzolo, dal quale sono rappresentati e difesi;

– ricorrenti –

contro

C.R.A. e C.M.T., elettivamente domiciliate in ROMA, via Federico Cesi n. 30, presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Mancuso, unitamente al loro difensore avvocato Rinaldo Occhipinti del foro di Ragusa;

– controricorrenti –

e contro

T.V.;

– non intimata –

avverso la sentenza n. 1323/2016 della Corte di appello di Catania, depositata il 13 settembre 2016 e notificata il 25 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del secondo terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il primo;

uditi l’Avv.to Andrea Palazzolo, per parte ricorrente, e Rinaldo Occhipinti, per parte resistente.

CONSIDERATO

che:

– con atto di citazione notificato il 18 novembre 2000 L.T.S. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modica, C.R.A., integrato il contraddittorio successivamente nei confronti di C.M.T. e T.V., proponendo querela di falso in via principale avverso il testamento olografo del defunto fratello L.T.G.V., pubblicato in data 25.02.1999 con atto del notaio M.S. n. ***** di repertorio e numero ***** della raccolta, affinchè ne venisse dichiarata la falsità;

– instaurato il contraddittorio, nella resistenza delle convenute C., che eccepivano l’inammissibilità della querela per non essere stato l’atto di citazione sottoscritto dalla parte ovvero da procuratore speciale, nella contumacia della T., il giudice adito, con sentenza n. 179/2011, espletata c.t.u., in conformità alle conclusioni dell’ausiliario, respinta la deduzione di inammissibilità ai sensi dell’art. 221 c.p.c., dichiarava la falsità del testamento e della relativa sottoscrizione;

– in virtù di rituale appello interposto dalle sorelle C., con il quale lamentavano la ritenuta ammissibilità della domanda, la Corte di appello di Catania, nella contumacia del L.T. e della T., con sentenza n. 1323 del 2016, in accoglimento del gravame, dichiarava l’inammissibilità della domanda, con rideterminazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza, per essere in atti la sola procura ordinaria conferita dall’attore al difensore a margine della citazione che non consentiva alcun collegamento con il documento impugnato di falso, inammissibilità della querela che derivava anche dalla mancata produzione del testamento olografo in originale;

– per la cassazione della sentenza della citata Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso L.T.F. e R., in qualità di eredi di L.T.S., sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso le originarie convenute, mentre la T. non risulta neanche essere stata intimata;

– in prossimità della pubblica udienza hanno provveduto al deposito di memoria illustrativa le controricorrenti.

RILEVATO

che:

– occorre prendere atto che il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta notificato a T.V., indicata nell’intestazione dell’impugnata sentenza quale appellata contumace (vedi pag. 2 della stessa) e menzionata quale erede del de cuius L.T.G.V., nei cui confronti, tra gli altri, il tribunale ebbe ad ordinare l’integrazione del contraddittorio, unitamente a C.M.T.;

– ritenuto necessario far luogo alla notificazione del ricorso a questa Corte di legittimità personalmente e singolarmente agli eredi tutti di L.T.G.V.;

– ritenuto, conseguentemente, che in dipendenza del litisconsorzio necessario sostanziale e quindi dell’inscindibilità della controversia si impone la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con concessione di apposito termine indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di T.V.;

concede in proposito alle parti ricorrenti il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere all’incombente;

rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere anziano del collegio per impedimento del suo presidente, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472