Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9981 del 27/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35110-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:

con decreto in data 31.5.2018, il Tribunale di Siracusa omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’Ufficio, ex art. 445 bis c.p.c., comma 5, eseguito su ricorso di L.A. e poneva a carico dell’Inps la rifusione delle spese di difesa ed il pagamento delle spese di consulenza tecnica;

avverso il decreto ha proposto ricorso l’Inps, articolato in un unico motivo, cui la controparte non ha opposto difese;

la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo l’INPS ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92,113,116 c.p.c., dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c. Ha esposto che il decreto di omologa, che rinviava alla CTU, aveva accertato la insussistenza del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità (100% di invalidità), oggetto del ricorso, poichè il consulente aveva ritenuto la L. persona con ” riduzione complessiva pari al sessantotto per cento (68) a far data dalla domanda amministrativa”.

L’INPS si duole che le spese di difesa (non anche la regolamentazione delle spese di C.T.U.) siano state poste a carico dell’ente benchè risultata parte vittoriosa;

ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto;

il decreto di omologa contiene la condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali nonostante l’Istituto risulti essere la parte vittoriosa, avendo il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., accertato la correttezza del procedimento amministrativo che non ha riconosciuto il requisito sanitario della pensione di inabilità;

sussiste, pertanto, il denunziato vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c., a tenore del quale le spese di causa non possono gravare a carico della parte vittoriosa (in argomento Cass. 12028 del 2016);

il provvedimento impugnato deve essere cassato e gli atti rinviati al Tribunale di Siracusa, in persona di altro giudice, perchè provveda ad una nuova statuizione sulle spese, emendandola dall’evidenziato errore di diritto;

il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato, nei limiti della censura, e rinvia – anche per le spese – ad altro giudice del Tribunale di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2020

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