Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10132 del 16/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25210-2019 proposto da:

SIVIERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 15358/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

RITENUTO

che:

Sivieri s.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15358/2019, pubblicata il 18 luglio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dalla società Sivieri avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 29138/2017, e nei confronti di Roma Capitale e dell’Agenzia delle entrate;

che il Tribunale ha confermato la statuizione sulle spese, oggetto di appello, ritenendo corretta la compensazione nei confronti di Roma Capitale, sul rilievo che la cartella esattoriale impugnata dalla società Sivieri era stata annullata per motivo attinente alla stessa cartella, riferibile esclusivamente all’agente della riscossione;

che la ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dell’art. 100 c.p.c.;

che gli intimati non hanno svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorso pone la questione della solidarietà dell’ente impositore e dell’agente di riscossione, in caso di annullamento di cartella esattoriale;

che nella giurisprudenza di questa Corte si è andato consolidando l’orientamento secondo il quale l’agente della riscossione risponde sempre in solido con l’ente impositore, anche in caso di annullamento per vizi riconducibili all’operato o all’inerzia dell’impositore (exp/utimis, Cass. n. 2570 del 2017);

che nella fattispecie in esame la prospettiva è rovesciata, trattandosi di stabilire se l’ente impositore sia tenuto in via solidale con l’agente della riscossione al pagamento delle spese quando l’annullamento della cartella è addebitale solo a quest’ultimo soggetto;

che, pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 380-bis c.p.c., dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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