Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.10133 del 16/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28566-2019 proposto da:

D.M.C.I., D.M.D.R., D.M.V., D.M.S., D.M.A., DE.MA.AL., D.M.R., d.m.a., D.M.V.A., quali eredi del figlio premorto del Sig. D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO SERIOLI;

– ricorrenti –

contro

DE.MA.VA., D.M.M.S., D.M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER LUIGI MILANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 764/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

RITENUTO

che:

D.M.A., De.Ma.Al., D.M.V.A., D.M.S. D.M.C.I., D.M.D.R., D.M.R., D.M.V. e d.m.a. ricorrono, in qualità di eredi di D.M.G., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 26 marzo 2019 e notificata il 20 giugno 2019, che ha rigettato l’appello proposto da D.M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 40 del 2013, e nei confronti di D.M.M.S., D.M.G., De.Ma.Va.;

che la Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti dell’usucapione dell’enfiteusi a favore dell’attore-appellante ed in danno dei coenfiteuti, in carenza di prova dell’esercizio esclusivo dei diritti connessi al titolo, ed ha poi ritenuto inapplicabile ai rapporti tra coenfiteuti l’art. 970 c.c.;

che i ricorrenti censurano la decisione sulla base di tre motivi, ai quali resistono gli intimati;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

che i ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

CONSIDERATO

che:

il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rimesso alla pubblica udienza in mancanza di precedenti sulle questioni prospettate con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, riguardo alla possibilità della prescrizione pro quota di un diritto di enfiteusi comune a più titolari.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 380-bis c.p.c., comma 3, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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