Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1038 del 20/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 190/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

O.V. (*****), V.A.M. (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. TOZZI ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Messico, 7;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4382/17/2018 depositata in data 25 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

Che:

I contribuenti O.V. e V.A.M. hanno impugnato un avviso di accertamento catastale con il quale, a termini della L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, comma 335, si è proceduto alla rettifica del classamento catastale di immobili siti in Roma, microzona Trastevere, modificandosi i valori catastali.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso e la CTR del Lazio, con sentenza in data 25 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello, in quanto notificato da soggetto privato, trattandosi di notifica inesistente; ha ritenuto, il giudice di appello, irretroattivo la L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 57 e 58, in materia di liberalizzazione del mercato postale, trattandosi di notifica avvenuta prima del settembre 2017.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un unico motivo, i contribuenti resistono con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 2, lett. o), nella parte in cui la sentenza ha ritenuto inesistente la notificazione a mezzo corriere privato. Deduce il ricorrente come, a seguito della liberalizzazione dei servizi postali e della riserva in favore del fornitore universale della notificazione degli atti giudiziari, l’atto giudiziario possa essere notificato anche da operatori privati, come riconosciuto da parte della giurisprudenza.

2 – Il ricorso è fondato, alla luce di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, laddove hanno affermato che è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017 (Cass., Sez. U., 10 gennaio 2020, n. 299).

2.1 – Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, statuito che “la mancanza di certezza legale della data di consegna all’operatore di poste private dell’atto da notificare comporta quindi l’impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso al momento della spedizione”, dovendosi – pertanto – verificare ai fini della tempestività del ricorso non la data di spedizione del plico, bensì la data di consegna (ricezione) dello stesso, ai fini della tempestività della notificazione.

A tale riguardo, risulta dagli atti – il cui esame è consentito a questa Corte in virtù della natura della censura dedotta – che la sentenza impugnata in appello è stata depositata in data 10 ottobre 2016 (per cui il termine di impugnazione scadeva in data 10 aprile 2017), laddove l’atto di appello è stato consegnato al destinatario in data 10 aprile 2017, come deduce parte controricorrente, ove afferma che l’atto di appello è stato notificato l’ultimo giorno utile. L’impugnazione deve, pertanto, ritenersi tempestivamente proposta alla data di ricezione dell’atto.

3 – Deve, pertanto, ritenersi nulla la notificazione dell’atto di appello tempestivamente proposto e, conseguentemente, alla luce di una costante giurisprudenza di questa Corte, stante l’onere del giudice dell’impugnazione di disporre ex officio la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500), norma applicabile anche al procedimento tributario (Cass., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8426; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2013, n. 28352), la sentenza va dichiarata nulla per omessa rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, cassandosi la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR a quo affinchè venga ripristinata la regolarità del contraddittorio. Al giudice del rinvio incomberà anche la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472