Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1045 del 20/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36399/2019 R.G. proposto da:

R.I. (C.F. *****), ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini di legge;

– ricorrente non costituita –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 933/3/2018 depositata in data 22 maggio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, provvedendo all’iscrizione a ruolo, avverso il ricorso per cassazione proposto da R.I. contro la sentenza Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 933/3/2018 depositata in data 22 maggio 2018, ricorso che non risulta depositato nella cancelleria della Corte;

che la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che il ricorso, fermo l’interesse del controricorrente all’iscrizione dell’affare presso la Corte, è da ritenere manifestamente improcedibile, in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c.;

che il controricorrente non si è costituito al fine di far dichiarare l’improcedibilità del ricorso – per evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione (Cass., Sez. III, 1 settembre 2008, 21969; Cass., Sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29297; Cass., Sez. VI, 30 aprile 2015, n. 8805; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3193; Cass., Sez. VI, 26 luglio 2019, n. 20327) – ma chiedendo dichiararsi inammissibile o infondato nel merito il ricorso, questioni assorbite stante la preliminare questione di improcedibilità;

che il ricorso va dichiarato improcedibile e che, pertanto, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese in assenza di difese specifiche in punto improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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