Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10620 del 22/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27780-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 236/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 236 del 15.3.2019, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il gravame dell’INPS avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto la domanda di P.S. (libera professionista iscritto all’Albo degli avvocati di ***** ma non anche alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza Forense, per il mancato conseguimento del reddito nella misura utile all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente) volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata INPS, in relazione all’anno 2009, e l’insussistenza del debito contributivo;

ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;

è rimasto intimato P.S.;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modific. nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, della L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10;

secondo l’Istituto ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata INPS per il reddito prodotto nell’esercizio della professione, seppure inferiore alla soglia reddituale prevista dai regolamenti della Cassa Forense, ratione temporis vigenti, e per i quali aveva versato unicamente il contributo integrativo e non anche quello soggettivo;

il motivo è fondato;

l’unica questione, oggetto del presente ricorso, concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, è stata decisa da questa Corte, con pronuncia n. 32608 del 2018 (seguita da Cass. n. 32167 del 2018, Cass. n. 519 del 2019, Cass. n. 3799 del 2019 e numerose ordinanze di questa sesta sezione);

in coerenza con quanto già era stato espresso da Cass. n. 30344 del 2017 (e numerose altre) in relazione alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, è stato affermato che “sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso l’Inps per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”;

l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto “a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento” (Cass. n. 3799 cit.);

a tali principi non si è conformata la pronuncia impugnata che è, dunque, incorsa nel denunciato errore di diritto;

la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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