Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.10903 del 23/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24806-2019 proposto da:

I.G., in qualità di erede di I.V., elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato FULVIO CAROLLO;

– ricorrente –

contro

***** SRL, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso il decreto n. 6746/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. I.G. detta L. ha chiesto l’ammissione al passivo del Fallimento ***** srl di somme pretese a titolo di risarcimento danno per l’infortunio occorso l’1.7.2004 a I.V.;

2. avverso il rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente ha proposto opposizione che il Tribunale di Vicenza ha respinto, con decreto depositato il 15.7.2019;

3. il Tribunale ha ritenuto che l’evento infortunistico dedotto non fosse nè individuato nè tantomeno provato e che, se anche si considerasse dimostrato l’infortunio, difetterebbe la prova del nesso causale dello stesso con il lavoro svolto dal I. alle dipendenze della società fallita; la morte del lavoratore era intervenuta dodici anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la ***** srl;

4. il decreto impugnato ha inoltre rilevato l’assoluta genericità con cui era dedotta la violazione di norme antinfortunistiche, legate alla prolungata movimentazione dei carichi, in correlazione con una cardiopatia;

5. ha comunque ritenuto dirimente che la domanda di risarcimento danni non potesse essere introdotta per la prima volta in sede concorsuale, per il principio di cristallizzazione del patrimonio del debitore;

6. avverso tale decreto I.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Fallimento ***** srl e la Unipolsai Assicurazioni spa non hanno svolto difese;

7. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

8. preliminarmente deve darsi atto che l’attuale ricorrente, per il tramite del procuratore speciale avv. C., ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto del 5.8.2020 e la rinuncia è stata accettata dal Fallimento ***** srl e dalla Unipolsai Assicurazioni spa;

9. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

10. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto le controparti non hanno svolto difese;

11. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021

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