LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18897/2015 proposto da:
S.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI FIORI;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A. – società incorporante EQUITALIA E.TR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 1529/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/01/2015 R.G.N. 875/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.1.2015, la Corte d’appello di Catanzaro, confermando in parte qua la pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da S.S. avverso cinque cartelle esattoriali con cui gli era stato richiesto il pagamento di contributi previdenziali;
che avverso tale pronuncia S.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che la società concessionaria dei servizi di riscossione ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, art. 421 c.p.c., comma 2, e art. 437 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito acquisito d’ufficio le relate di notifica delle cartelle esattoriali opposte, nonostante la tardività della costituzione in giudizio della società concessionaria dei servizi di riscossione;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame della circostanza relativa all’avvenuta costituzione tardiva dell’odierna controricorrente;
che va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione, argomentata dall’odierna controricorrente sul rilievo che, essendo stata la sentenza depositata il 19.1.2015 (ancorchè pubblicata il successivo 21.1.2015), il termine lungo per proporre impugnazione sarebbe spirato il 19.7.2015 e dunque oltre la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo di posta elettronica certificata il 20.7.2015;
che, al riguardo, deve ricordarsi che, in tema di redazione della sentenza in formato digitale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., la pubblicazione si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, di talchè, costituendo tale attestazione atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, la sentenza, ai fini della decorrenza del termine in questione, deve ritenersi depositata nella data risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (così Cass. n. 2362 del 2019);
che, nel caso di specie, la sentenza risulta pubblicata in data 21.1.2015, tanto evincendosi dalla stampigliatura posta in alto a destra sulla prima pagina della sentenza medesima, recante il n. progressivo 1529/2014 seguito dalla dicitura “pubbl. il 21/01/2015”, con conseguente infondatezza dell’eccezione;
che, nel merito, i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte, sono infondati, essendosi chiarito che, costituendo onere della parte opponente di dimostrare la tempestività dell’opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della domanda, può essere eseguito d’ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c., anche con l’acquisizione di elementi attinti aliunde (così da ult. Cass. nn. 19226 del 2018 e 21153 del 2019), trattandosi di controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l’acquisizione da quest’ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti (così, espressamente, Cass. n. 14755 del 2018);
che il ricorso, pertanto, dev’essere rigettato;
che a non diverse conclusioni induce l’eccezione di prescrizione sollevata nella memoria ex art. 378 c.p.c., dovendo darsi continuità al principio secondo cui con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d’ufficio (quale, nella specie, sarebbe l’eccezione di prescrizione dei contributi) a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (così Cass. n. 8662 del 2005 e succ. conf.), ciò che, nella specie, non è dato riscontrare, dal momento che solo con la memoria cit. parte ricorrente ha compiutamente precisato le date di notifica delle tre cartelle esattoriali concernenti ai contributi di cui ha eccepito la prescrizione, siccome riportate dagli avvisi di ricevimento prodotti dalla società concessionaria nel giudizio di merito;
che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate soltanto in favore di parte controricorrente, non avendo l’INPS svolto attività processuale apprezzabile oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2021
Codice Civile > Articolo 2020 - Leggi speciali | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2697 - Onere della prova | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2700 - Efficacia dell'atto pubblico | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 378 - Deposito di memorie | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 421 - Poteri istruttori del giudice | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 437 - Udienza di discussione | Codice Procedura Civile