LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10281/2018 proposto da:
N.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. GIROLAMO EMILIANI 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCHINO D’APICE detto Francesco) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCA SUCAPANE, presso il cui studio in Roma, Via San Gantistatarioerolamo Emiliani 19, domiciliata;
– ricorrente –
contro
MINISTERO AFFARI ESTERI, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
N.I.T.;
– intimata –
nonchè da:
N.I.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO, 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRATTEGIANI, antistatario, che la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
e contro
N.B., MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6004/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, ce ha chiesto accogliersi il primo motivo del ricorso principale e rigettarsi quello incidentale;
udito gli avvocati FRATTEGIANI e SUCAPANE.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso notificato il 27 marzo 2018 N.B. ricorre avverso la sentenza n. 6004-2017 emessa dalla Corte d’appello di Roma, depositata il 28 novembre 2017 con la quale, in accoglimento dell’appello, era stata condannata al pagamento di un indennizzo ex art. 2047 c.c., comma 2, in favore di N.I.T., che l’aveva convenuta in un giudizio unitamente al Ministero degli Affari Esteri per ottenere il risarcimento per le lesioni provocatele allorchè la ricorrente, in preda a una crisi di schizofrenia da cui era affetta e per la quale aveva temporaneamente sospeso le cure, l’aveva violentemente colpita sul luogo di lavoro, mentre entrambe si trovavano nei servizi igienici, procurandole un danno biologico valutato nella misura del 14% (frattura cervicale L1), per un totale di Euro 15.000 commisurato al risarcimento di Euro 46.229,00 e comparata la situazione patrimoniale e reddituale di entrambe le parti, dipendenti del Ministero degli affari esteri. Il ricorso è affidato a tre motivi. Le parti intimate hanno notificato controricorso e memorie. Il pm ha concluso.
2. Per lo stesso fatto la ricorrente era stata assolta in sede penale perchè commesso in stato di incapacità di intendere e di volere. Ne nasceva il giudizio civile volto ad accertare, alternativamente e in via gradata, l’addebitabilità del fatto all’incapace ex art. 2046 c.c., per avere indotto detto stato di incapacità interrompendo volontariamente le cure cui da tempo era sottoposta; il diritto della danneggiata a un indennizzo ai sensi dell’art. 2047 c.c., comma 2, ovvero l’accertamento di una responsabilità ex art. 2049 c.c., in capo al Ministero, quale datore di lavoro dell’incapace e dell’infortunata.
3. Nel primo grado di giudizio il giudice riteneva l’infondatezza della domanda: in riferimento all’azione di cui all’art. 2047 c.c., comma 2, riteneva che fosse stata tardivamente esperita la domanda presupposta nei confronti del Ministero ai sensi dell’art. 2047 c.c., comma 1, indicato come soggetto avente la sorveglianza sull’incapace” perchè formulata solo in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., ritenendo quindi inammissibile la domanda di indennizzo rivolta direttamente all’incapace ex art. 2047 c.c., comma 2, in considerazione del suo carattere sussidiario rispetto alla fattispecie considerata al comma 1.
4. La Corte d’appello, adita dalla danneggiata, riteneva invece che la domanda di indennizzo ex art. 2047 c.c., svolta nei confronti dell’incapace era stata correttamente proposta sin dall’atto di citazione, rilevando che detta azione residuale fosse ammissibile anche nel caso in cui non vi fosse alcun soggetto cui imputare un onere di sorveglianza sull’incapace, come nel caso concreto: pertanto, condannava l’incapace al versamento di un indennizzo alla danneggiata, dopo avere comparato le condizioni economiche delle parti; riteneva inoltre che, dato che lo stato di incapacità naturale era correlato a una malattia psichica diagnosticata, non potesse imputarsi all’incapace, ex art. 2046 c.c., una piena responsabilità per il fatto di avere interrotto volontariamente le cure; infine, riteneva che non potesse essere riconosciuta una responsabilità ex art. 2049 c.c., al Ministero, per culpa in vigilando, dato che le lesioni erano avvenute nel corso di una pausa di lavoro, nei servizi igienici, e dunque non sussisteva un nesso di occasionalità necessaria fra il fatto di prestare servizio all’interno dell’edificio e l’aggressione indirizzata verso un’altra lavoratrice.
5. L’intimata N. resiste con controricorso notificato, mentre il Ministero, costituendosi, si è rimesso a giustizia. La resistente propone anche ricorso incidentale condizionato in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 2046 c.c., norma che avrebbe dato diritto a un pieno risarcimento, laddove il giudice avesse considerato che la ricorrente si è procurata lo stato di incapacità interrompendo volontariamente le cure che ne mantenevano l’equilibrio psicologico, al fine di portare a termine una gravidanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2047 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, posto che l’indennizzo riconosciuto sotto questo profilo presuppone la natura sussidiaria dell’azione verso l’incapace naturale rispetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni diretta nei confronti del sorvegliante dell’incapace (il convenuto Ministero), non ritualmente proposta dall’attrice nel primo atto difensivo, come ritenuto dal giudice di primo grado; con lo stesso motivo deduce l’erroneo calcolo dell’indennizzo, posto che non sarebbe stato considerato il diverso livello di mansioni di ciascuna delle parti, mentre era stata considerata solo la consistenza dei patrimoni delle parti, tale da far attivare il meccanismo di solidarietà sociale previsto dalla norma a favore della danneggiata; con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (recte 4 c.p.c.) in quanto il giudice avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’avere illegittimamente esteso il suo accertamento alla verifica in astratto di obblighi di sorveglianza in capo al Ministero ai sensi dell’art. 2047 c.c., comma 1, laddove il Ministero è stato convenuto in giudizio semplicemente per la violazione degli obblighi di vigilanza quale datore di lavoro, per mancata irrogazione di sanzioni disciplinari, ovvero ai sensi dell’art. 2049 c.c. o dell’art. 2043 c.c., tutte ipotesi che non avrebbero potuto far entrare nel merito della domanda sussidiaria di cui all’art. 2047 c.c., comma 2, che dà per presupposto la prova che il sorvegliante non è responsabile, ma non che il convenuto chiamato in tale veste sia privo di legittimazione passiva in quanto non qualificabile come soggetto che ha avuto la sorveglianza sull’individuo incapace; con il terzo motivo denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 163,183,345 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui, a pagina 7 della sentenza gravata, si assume provato che l’attrice avesse formulato la domanda di cui all’art. 2047 c.c., comma 2, già nell’atto di citazione, per poi riproporla con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1, posto che il mero riferimento alla norma non sarebbe stato idoneo a integrare i requisiti della causa petendi e del petitum necessari, posto che la domanda non era rivolta al Ministero in quanto sorvegliante dell’incapace, mentre nel caso concreto è stata costruita in combinato disposto con l’art. 2046 c.c., quasi a voler sostenere che il più, costituito della domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’incapace, contenesse il meno, costituito dalla domanda di condanna al pagamento di un’ equa indennità svolta nei confronti dello stesso incapace.
2. Quanto al primo motivo, esso deve ritenersi infondato.
2.1. Nel caso in esame, è stato definitivamente accertato che il Ministero, in qualità di datore di lavoro dell’incapace, non poteva assumere tecnicamente la qualifica di sorvegliante dell’incapace, posto che la lavoratrice incapace non era stata formalmente affidata al datore di lavoro, tant’è che la medesima, a causa del comportamento aggressivo che a volte manifestava nei confronti dei colleghi, aveva già ricevuto una sanzione disciplinare dal Ministero (Sez. 3, Sentenza n. 99 del 10/01/1975; Sez. 3, Sentenza n. 5851 del 12/11/1979). Nè è stato ritenuto che al Ministero potesse imputarsi una responsabilità ex art. 2049 c.c., essendo stato ritenuto che tra il fatto e l’evento di danno non sussistesse un nesso di occasionalità necessaria con il rapporto di lavoro.
2.2. In tale contesto, la situazione di accertata assenza di un obbligo di sorveglianza in capo al datore di lavoro è stata equiparata al caso in cui il sorvegliante abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2047 c.c., comma 1, sull’assunto che, diversamente opinando, “si perverrebbe a una illogica disparità di trattamento tra il danneggiato che abbia subito un danno da un incapace senza alcun addetto alla sorveglianza di quest’ultimo, rispetto al danneggiato avente un addetto alla sorveglianza che abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2047 c.c., comma 1” (p. 7 sentenza).
2.3. Il ragionamento svolto dalla Corte è corretto ed è condiviso da molta giurisprudenza di merito.
2.4. E’ opinione di questa Corte che la norma di cui all’art. 2047 c.c., comma 2, preveda un’obbligazione indennitaria dell’incapace “secondaria” o “di secondo livello”, che presuppone la commissione di un fatto costitutivo di danno per il terzo non altrimenti risarcibile. Come detto indennizzo presuppone l’accertamento di non imputabilità del fatto all’incapace, da escludersi ove sia provato che lo stato di incapacità sia stato procurato da sè medesimo ex art. 2046 c.c., così anche esso prescinde dall’esperimento di un’azione risarcitoria ove sia accertato o incontestato che manchi una figura cui imputare il fatto dannoso realizzato dall’incapace ex art. 2047 c.c., comma 1.
2.5. Il diritto all’equo indennizzo, difatti, spetta anche laddove non sia rinvenibile alcun soggetto addetto alla sorveglianza dell’incapace, essendo, questa, un’ ipotesi logicamente comparabile a quella, considerata dell’art. 2047 c.c., comma 1, in cui il sorvegliante, chiamato a rispondere per il fatto proprio comunque direttamente ricollegabile all’incapace, ha potuto provare la sua assenza di colpa.
2.6. L’art. 2047 c.c., comma 2, nel sistema, predispone una tutela residuale per il danneggiato in cui si prospetta un sussidiario e complementare obbligo di indennizzo per l’incapace ove non sia rinvenibile un soggetto in grado di rispondere pienamente e civilmente del fatto a lui non imputabile, e ciò a fini solidaristici, allorchè la condizione economica dell’incapace, in rapporto a quella del danneggiato, sia in grado di apportare un parziale ristoro al danneggiato senza eccessivo impoverimento dell’incapace.
2.7. Da tale prospettiva solidaristica si comprende come l’obbligazione indennitaria che ne deriva sia funzionale a realizzare una tutela di secondo livello per il danneggiato che non sia in grado di ottenere un risarcimento da chicchessia.
2.8. Detta tutela, quindi, non è necessariamente collegata al previo esperimento di un’azione civile verso un eventuale sorvegliante dell’incapace, ove manchi una figura di riferimento, ma presuppone l’accertamento che a nessun altro soggetto, al di fuori dell’incapace, sia riferibile il fatto dannoso.
2.9. Sicchè, tutto il sistema di tutela del terzo rinvenibile negli artt. 2046 e 2047 c.c., ruota intorno all’assenza di una responsabilità civile dell’incapace verso il terzo, affiancata dall’assenza di una responsabilità civile di un terzo comunque per “fatto proprio” (come ritiene la migliore dottrina in casi di affidamento dell’incapace), finalizzata a far conseguire al danneggiato un risarcimento o, in via residuale, un equo indennizzo.
2.10. Sarebbe quindi illogico, se non contrario al principio di parità di trattamento di situazioni uguali di matrice costituzionale (art. 3 Cost.), limitare l’obbligo residuale dell’incapace, di natura solidaristica, al caso in cui il sorvegliante abbia previamente dimostrato l’assenza di una propria responsabilità di cui all’art. 2047 c.c., comma 1, per negarlo invece nel caso in cui l’incapace non sia stato sottoposto ad alcun tipo di sorveglianza, come nel caso in esame, o comunque non sia rinvenibile alcun altro soggetto civilmente responsabile per il fatto dell’incapace.
2.11. Quanto alla liquidazione dell’indennizzo, qui censurata, il giudice ha dimostrato di avere tenuto in debito conto la situazione patrimoniale non sbilanciata dei due soggetti, decurtando buona parte dell’importo suscettibile di essere preteso in via risarcitoria. Nè può limitarsi la stessa spettanza dell’indennizzo in caso di non indigenza del beneficiario, perchè la funzione solidaristica non esclude la spettanza del ristoro in dipendenza dell’illegittimità del fatto generatore del pregiudizio e non delle condizioni personali del ristorando, le quali fungono semmai da parametro di quantificazione, ma non fino ad azzerare la prestazione. Ogni censura sul risultato di tale valutazione, svolta equitativamente sulla base di parametri oggettivi, involge una valutazione di merito del tutto incensurabile, avendo il giudice proceduto a una congrua decurtazione di quanto dovuto, e non dovendo far riferimento ad altri parametri, se non quelli economici. Le censure mosse, pertanto, coinvolgono accertamenti in fatto del tutto conformi ai parametri considerati dalla legge allo scopo di determinare l’equo indennizzo. Pertanto, sotto tale profilo la censura è inammissibile, oltre che non specifica, in quanto nelle deduzioni manca ogni riferimento alla situazione alternativa risultante ex actis.
3. Quanto al secondo e terzo motivo se ne deve ritenere l’infondatezza, in parte, in forza di quanto sopra detto in ordine alla non necessità di una previa domanda di accertamento negativo nei confronti di un presunto sorvegliante quale presupposto del promovimento della residuale tutela indennitaria di cui dell’art. 2047 c.c., comma 2.
3.1. La domanda di indennizzo dall’incapace che ha determinato un danno ingiusto al terzo, difatti, secondo l’impostazione sopra indicata, non presuppone il previo esperimento di un’azione di accertamento positivo o negativo della responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 c.c., comma 1, ove tale figura risulti assente. Pertanto, coerentemente a tale assunto, la Corte d’appello ha accolto la domanda ex art. 2047 c.c., comma 2, rinvenuta nell’atto di citazione, in quanto svolta direttamente nei confronti della danneggiante incapace privo di una figura di riferimento quale sorvegliante, dopo avere accertato che effettivamente il datore di lavoro non poteva essere considerato al pari di un sorvegliante dell’incapace, e dunque legittimato passivamente a ricevere una richiesta risarcitoria per il fatto dell’incapace.
3.2. Oltretutto, la norma de qua, là dove prevede il potere del giudice di attribuire un equo indennizzo al terzo danneggiato dall’incapace “nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento” dimostra una evidente natura sostanziale, e non propriamente processuale, essendo orientata a indicare un criterio di giudizio di tipo equitativo nel caso in cui non sia possibile conseguire un risarcimento in iure. Difatti, le norme hanno contenuto sostanziale non solo quando sono contenute nel codice civile, ma soprattutto quando consistono in regole di giudizio la cui applicazione comporta una decisione di merito, di accoglimento o di rigetto della domanda (Sez. 2, Sentenza n. 4225 del 23/02/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17437 del 19/08/2011; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 31152 del 29/12/2017).
3.3. Conseguentemente, la Corte di merito ha ritenuto correttamente formulata la domanda di indennizzo direttamente nei confronti dell’incapace privo di sorvegliante sin dal primo atto difensivo, superando così la difesa dell’appellata, accolta invece dal giudice di primo grado, in ordine a fatto che la domanda ex art. 2047 c.c., comma 1, fosse stata esplicitata tardivamente, solo nella prima memoria difensiva e nell’atto di appello, venendo essa ontologicamente prima di quella svolta ex art. 2047 c.c., comma 2, nell’atto di citazione.
3.3. Difatti, come sopra visto, ove nel caso concreto manchi un soggetto cui addebitare il fatto dell’incapace per mancata colpevole sorveglianza, la proposizione di detta domanda, anche solo in termini di accertamento negativo, non si pone quale condizione processuale per agire nei confronti dell’incapace ai fini di ottenere l’indennizzo, essendo sufficiente la deduzione che non vi sia alcun soggetto legittimato passivo di una domanda risarcitoria collegata al fatto commesso dall’incapace.
4. Conseguentemente al rigetto del ricorso, il ricorso incidentale condizionato è assorbito, con condanna della soccombente ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità per ciascuno dei controricorrenti (e, quanto alla ricorrente incidentale, con la chiesta attribuzione, per averne dichiarato anticipo il difensore) e raddoppio solo per quella del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità di ciascun controricorrente, liquidate, comunque oltre agli accessori di legge: in favore di N.I.T. e con attribuzione al suo difensore antistatario per dichiaratone anticipo, in Euro 4.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli esborsi liquidati in Euro 200,00; in favore del Ministero degli Affari Esteri, in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente per impedimento del Consigliere estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. A) e s.m.i..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021