Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12169 del 07/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9531-2020 proposto da:

S.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO BARDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (CF. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2157/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. il sig. S.B., nato in Gambia il 05/01/1987, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello proposto contro il diniego, da parte del Tribunale di Firenze, della protezione internazionale o umanitaria da egli invocata per il timore di fare rientro nel proprio Paese, dal quale era fuggito dopo essere stato rapito dai servizi segreti (NIA), segregato e picchiato per tre giorni insieme al suo datore di lavoro (titolare di un’azienda cinese specializzata in montaggio di infissi) a causa di divergenze insorte con l’esercito gambiano nel corso dell’esecuzione di un contratto;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. il ricorrente prospetta unitariamente tre motivi: i primi due per violazione o falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 10 Cost. nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 5, art. 14, sempre in relazione all’art. 10 Cost; il terzo per omesso esame circa un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

2.1. in sostanza, segnala che il Gambia verserebbe ancora “in una condizione di grave instabilità politica e sociale” e che gli si troverebbe in una condizione di “sopravvenuta e attuale vulnerabilità… con particolare al lungo tempo trascorso dalla fuga dalla Gambia (quasi quattro anni), agli importanti contrasti con l’esercito gambiano nei quali, suo malgrado, è rimasto convolto”;

3. le censure presentano plurimi profili di inammissibilità, in primo luogo poichè veicolano genericamente e indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 26790/2018, 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

3.1. inoltre, il vizio motivazionale non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), per cui occorre indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020);

3.2. infine, le censure attengono a valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016);

4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poichè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).

5. Alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

6. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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