Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12174 del 07/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11759-2020 proposto da:

D.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5969/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. il cittadino senegalese D.A., nato a ***** (nella zona di *****) il *****, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha accolto parzialmente l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli ex art. 702-ter c.p.c., dell’11/09/2017, riconoscendogli il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari, fermo restando il diniego della protezione internazionale, essendo stato ritenuto non credibile il racconto del ricorrente circa il rifiuto di collaborazione con i ribelli che lottavano per l’autonomia del Casamance e l’arresto per taglio abusivo, sullo sfondo di rapporti difficili con il patrigno;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11, poichè “la mancata fissazione dell’udienza, con conseguente mancata comparizione delle parti e mancato libero interrogatorio del ricorrente” avrebbe “portato ad una decisione di rigetto parziale delle domande (..) con palese violazione dell’art. 35-bis nel corso del giudizio di primo grado”;

2.1. la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo dato comprendere esattamente quale sia la contestazione sollevata e se essa sia stata sottoposta alla Corte d’appello, che non ne fa menzione; in ogni caso, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal cd. decreto Minniti, art. 6, si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (17/08/2017) quale non è quello in esame (il provvedimento della competente Commissione territoriale risulta notificato al ricorrente in data 03/02/2017 e l’atto di appello è stato notificato il 06/10/2017);

3. il secondo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 commi 6 e 19; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14, nonchè omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla mancanza di accertamenti sulla situazione del Senegal e le “possibili discriminazioni” esistenti nella regione di provenienza, oltre che ai “fattori soggettivi di vulnerabilità del ricorrente”;

4. il terzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e art. 3, comma 8; art. 10 Cost.; Dir. n. 2004/83/CE, art. 8; Dir. n. 2001/95/UE, art. 8; art. 3 Cedu, per avere la Corte territoriale “formato il proprio convincimento sulla sola base della credibilità soggettiva del richiedente”, mentre “tutto il Senegal è interessato da un conflitto armato e da violenta indiscriminata”;

4.1. entrambi i motivi presentano plurimi profili di inammissibilità, nella parte in cui: i) veicolano genericamente e indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. n. 26790/2018, n. 11222/2018, n. 2954/2018, n. 27458/2017, n. 16657/2017, n. 19133/2016); ii) non rispettano i canoni delle censure motivazionali di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonchè la sua “decisività” (ex multi- Cass. Sez. U, n. 8053/2014; Cass. n. 19987/2017, n. 27415/2018, n. 6735/2020); iii) non colgono la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, motivatamente incentrata sull’assoluto difetto di credibilità del ricorrente (ivi compresa la sua provenienza dal Casamance) e sulla relativa stabilità del Senegal, verificata attraverso le fonti del MAE – e ciò a prescindere dal suo inserimento nell’elenco dei cd. “paesi sicuri” di cui al D.M. del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 4 ottobre 2019, art. 1, applicabile solo ai ricorsi giurisdizionali presentati dopo la sua entrata in vigore (Cass. n. 25311/2020) – allegando fonti alternative risalenti agli anni 2015-2016; iv) trascurano clamorosamente l’avvenuto riconoscimento della protezione umanitaria; v) attengono a valutazioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità (Cass. Sez. U, n. 34476/2019; Cass. n. 11863/2018, n. 29404/2017, n. 16056/2016); iv) difettano in più punti di autosufficienza;

5. alla declaratoria di inammissibilità non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato;

6. ricorrono i presupposti processuali per la misura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021

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