Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12246 del 10/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 622/2016 proposto da:

N.A., NO.AR., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SUTTI STUDIO LEGALE SUTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FAUSTO PORCU’;

– ricorrenti –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

NO.AR., N.B., NO.AN., NO.BE., N.C., N.G., N.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4615/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RILEVATO

che:

– il ricorso per cassazione non è stato notificato a N.T.;

– che il ricorrente, con istanza del 12 marzo 2021, ha chiesto alla Corte di valutare la rimessione in termini per la nuova notifica del ricorso;

– l’istanza, al di là dell’improprio riferimento alla rimessione in termini, deve essere accolta, versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario:

– N.T., infatti, è stata parte della divisione definita con l’ordinanza ex art. 789 c.p.c., della quale gli attori, attuali ricorrenti, con una delle domande proposte nella presente causa, hanno chiesto di accertarsene la nullità;

– deve riconoscersi che il giudizio di nullità della divisione, al pari dei giudizio di divisione (Cass. n. 281/1968; n. 4948/2001; n. 21510/2018), è a carattere universale e unitario sulla base di un rapporto plurisoggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione;

– ci sono quindi le condizioni per l’applicazione del principio secondo cui l’omessa notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza della integrazione del contraddittorio, iussu iudicis, salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica (Cass. 18364/2013; n. 3071/2011; (Cass. n. 8065/2919).

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo con termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di N.T..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

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