Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12591 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 35570-2019 proposto da:

TALETE S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via LIVIO ANDRONICO n. 25, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., V.M., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, alla via NAZARIO SAURO, n. 16, presso lo studio dell’avvocato PISTILLI MASSIMO, che li rappresenta e difende;

e contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via MARCANTONIO COLONNA n. 27, rappresentata e difesa dall’Avvocato MURRA RODOLFO;

– controricorrenti-

e contro

AUTORITA’ d’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 1 LAZIO NORD-VITERBO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1086/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Valle Cristiano, osserva quanto segue:

FATTO E DIRITTO

TALETE S.p.a. è stata condannata, dal Giudice di Pace di Viterbo, con sentenza, poi parzialmente riformata dal Tribunale di Viterbo, al pagamento di importi risarcitori, ciascuno inferiore ai cinquemila Euro, in favore di tre utenti, V.M., C.A. e M.M., dei servizi idrici da essa forniti nell’ambito della zona di competenza dell’ATO 1 Lazio-Nord, a causa dell’eccessivo quantitativo di arsenico nell’acqua nonchè alla riduzione dell’importo per costo di depurazione in misura del 50%, in favore dei suddetti utenti, che avevano instaurato il giudizio.

TALETE S.p.a. ricorre con cinque motivi avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo, n. 1086 del 16/09/2019, quale giudice d’appello. Resistono con due distinti controricorsi la Regione Lazio e V.M., C.A. e M.M..

La proposta del consigliere relatore di definizione, in adunanza camerale non partecipata, è stata ritualmente comunicata alle parti. La sola parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito la propria prospettazione.

Il primo motivo di ricorso di ricorso è incentrato sulla competenza per valore e deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3 delle norme in tema di competenza per valore e segnatamente degli artt. 7,10 e 341 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e violazione, rispetto al valore della controversia, della cd. clausola di contenimento e conseguente emissione di una statuizione ultra-petita. Il secondo motivo è per violazione di norme sulla giurisdizione deduce carenza di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

Il terzo motivo è per violazione e (o) falsa applicazione delle seguenti norme: art. 141 T.U. Ambiente e ss., artt. 9, 12 e 13 della Dir. CEE n. 31/2001 e della Ord. Pres. Cons. Ministri n. 39 del 2011 in relazione all’art. 1218 c.c.

Il quarto motivo è per omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il quinto motivo è per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il Collegio ritiene che della decisione del ricorso debbano essere investite le Sezioni Unite di questa Corte, considerata a presenza di due dei cinque motivi di ricorso, e specificamente il secondo ed il terzo, di questione di giurisdizione ad esse riservata.

PQM

rimette la causa alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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