Codice Civile > Articolo 1218 - Responsabilita' del debitore

Codice Civile

Vigente al

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.27923 del 20/10/2025

In tema di responsabilità dell’istituto scolastico ai sensi dell’art. 1218 c.c., l’obbligo di vigilanza sui discenti deve essere valutato in concreto e risulta inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde, con l’avvicinarsi di questi all’età del pieno discernimento, il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza.

Ne consegue che l’istituto può andare esente da responsabilità ove dimostri che l’evento dannoso si sia verificato per causa non imputabile, in un contesto di autonomia e prevedibilità ridotta dell’intervento docente.

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