Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12616 del 12/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29458-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

METALLURGICA FMC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli Avvocati SERAFINI ALBERTO, FRADEANI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 8 giugno 2018 la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appello proposto dalla METALLURGICA F.C.M. s.r.l. avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2006, venivano recuperate a tassazione spese di sponsorizzazione portate da fatture ritenute dall’Ufficio relative ad operazioni inesistenti.

La CTR, dopo aver richiamato l’orientamento giurisprudenziale in tema di delega alla sottoscrizione di atto impositivo, affermava: “In virtù di quanto sopra, giacchè la delega in atti è impersonale e non indica il nome del destinatario della stessa, il Collegio la ritiene non conforme ai requisiti fissati dall’ormai consolidato e sopra riportato orientamento giurisprudenziale di legittimità”.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La società contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere erroneamente la CTR annullato l’atto impugnato, essendo per contro valida la delega conferita al sottoscrittore dell’avviso di accertamento.

Il motivo è fondato.

Invero, la sentenza impugnata, nel riformare la decisione di primo grado sul rilievo che la delega era impersonale e priva dell’indicazione nominativa del destinatario, non si è uniformata al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, cui il Collegio intende dare continuità.

Questa Corte ha, difatti, affermato: “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass. n. 8814 del 2019); “La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa” (Cass. n. 11013 del 2019). In senso conforme, tra le tante, v. anche Cass. n. 6059 e n. 25721 del 2020.

Sulla base del richiamato orientamento di questa Corte restano superati i rilievi difensivi svolti dalla controricorrente anche in memoria.

Il secondo motivo – con il quale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della circostanza di fatto della sottoscrizione della delega e della indicazione dei nominativi del delegato e del delegante -resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, la quale provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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