Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12725 del 13/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16313-2019 proposto da:

P.G., P.S., P.V., elettivamente domiciliate in ROMA, via CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato CARLO MARSEGLIA;

– ricorrenti –

contro

M.S., M.R., M.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29649/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DI ROMA, depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Elisa Picaroni.

RITENUTO

Che:

P.G., P.V. e P.S. ricorrono, sulla base di un motivo, per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 29649 del 2018, pubblicata il 16 novembre 2018, che ha rigettato il ricorso dalle stesse proposto avverso le sentenze della Corte d’appello di Bari n. 962/2010 (non definitiva) e n. 900 del 2012 (definitiva), nei confronti degli Eredi di D.L.;

che le ricorrenti lamentano errore di fatto consistito nell’omessa pronuncia sul quarto motivo del ricorso per cassazione (terzo riferito alla sentenza n. 900 del 2012) nella parte in cui era denunciata violazione dell’art. 950 c.c., sull’assunto che la Corte d’appello avesse accertato il confine esclusivamente sulla base delle mappe catastali, senza tenere conto dei titoli;

che gli intimati M.S., M.R. e M.D. non hanno svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di ammissibilità del ricorso;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

considerato che con l’unico motivo i ricorrenti denunciano errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 391-bis c.p.c., avente ad oggetto il terzo motivo avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 900 del 2012 (quarto motivo nell’ordine delle censure prospettate), assumendo che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che oggetto del motivo fosse la mancata rinnovazione della CTU, così omettendo di pronunciarsi sulla doglianza con la quale si denunciava la violazione dell’art. 950 c.c., per essere stato accertato il confine tra i fondi sulla base delle risultanze catastali e non dell’esame dei titoli di provenienza;

che il Collegio ritiene insussistente il vizio revocatorio denunciato;

che, infatti, la doglianza prospettata dai ricorrenti con riferimento alla modalità di accertamento del confine è stata percepita dalla Corte di cassazione (donde l’insussistenza di alcuna svista), come risulta dal riassunto del motivo svolto nel paragrafo 4 della sentenza revocanda; in tale paragrafo, dopo il riferimento alla doglianza delle ricorrenti relativa “all’ingiusto rigetto della domanda di rinnovazione della CTU”, si menziona altresì la loro ulteriore doglianza relativa alle modalità di accertamento del confine (cfr. gli ultimi due righi del paragrafo: “accertamento che erroneamente era stato condotto esclusivamente sulla base delle mappe catastali”);

che la suddetta doglianza, oltre che percepita, è stata altresì decisa nella sentenza revocanda nel senso della infondatezza, sul rilievo che si trattava di doglianza che attingeva “l’esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito” e sull’affermazione in diritto (con richiamo a Cass. Sez. U n. 8053 del 2014) che la valutazione del giudice di merito in ordine alla “idoneità del quadro probatorio come emerso nell’istruttoria alla formazione del suo convincimento” non censurabile in cassazione se non nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c. (paragrafo 5 della sentenza revocanda);

che la mancanza di un riferimento specifico, nel paragrafo 5 della sentenza revocanda, alla questione dell’utilizzazione delle risultanze catastali o dei titoli di provenienza, non integra l’errore revocatorio;

che infatti, come precisato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 31032 del 2019, deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio;

che alla declaratoria di inammissibilità dell’odierno ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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