Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12782 del 13/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14575-2020 proposto da:

J.S., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato SIMONE GIUSEPPE BERGAMINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto RG 7927/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 30/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. il cittadino gambiano J.S. ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Venezia ha negato la protezione internazionale o umanitaria che egli aveva invocato dichiarando: di essere orfano di madre, avendo ancora in Gambia il padre e due fratelli; di aver frequentato per cinque anni la scuola coranica; di aver lavorato nel suo paese come tassista, con l’autovettura di un cugino; di aver inavvertitamente investito un bambino, uccidendolo; di essere fuggito, avvertito dal padre che la polizia lo ricercava e gli abitanti del villaggio volevano vendicarsi uccidendolo; di essere andato in Libia, ove sarebbe stato detenuto per un periodo di tempo; di essere arrivato in Italia a settembre del 2016;

1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2.1. Il primo motivo lamenta nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3);

2.2. il secondo prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, commi 3 e 3-bis; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 29, comma 3, lett. b); D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3);

2.3. il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

2.4. il quarto lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11; art. 50 c.p.c. e art. 16, dir. UE 32/2013.

3. Tutti i motivi sono inammissibili: il primo non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che con riguardo alla protezione sussidiaria si incentra sulla non credibilità del racconto; il secondo è generico e non allega profili di pretesa vulnerabilità diversi da quelli connessi ai fatti ritenuti non credibili; il terzo non è conducente, alla luce della dettagliata motivazione sulla inattendibilità del narrato (v. pag. 7 del decreto); il quarto è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c. alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delega ai GOT dell’audizione del richiedente (Cass. 4887/2020, 7878/2020). 8. Nulla sulle spese, in assenza di difese degli intimati. Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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