Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12819 del 13/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10286/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ DI FATTO N.R. – S.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, N.R., S.A. in proprio;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto n. 53/29/13 depositata il 26/02/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la pronuncia impugnata la CTR pugliese ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per IRAP ed IVA 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;

– avverso detta statuizione ricorre l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; i contribuenti sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso l’Erario censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto insufficienti le risultanze delle indagini finanziarie operate sui conti dei soci della società di fatto ricorrente a fondare la prova della sussistenza dei maggiori tributi accertati;

– il motivo è fondato;

– è ormai del tutto consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4987 del 01/04/2003; Sez. 5, Sentenza n. 26410 del 05/12/2005) in tema di IVA, in caso di accertamenti concernenti una società di persone, l’acquisizione ed utilizzazione dei dati bancari, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, non deve essere limitata ai conti intestati alla società, ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi, ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministratori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati raccolti;

– pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice pugliese per nuovo esame; questi si atterrà ai principi sopra riportati.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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