LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCITO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10292/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
M.G., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Vincenzo Iiritano (PEC vincenzo.iiritano.avvocaticatanzaro.legalmail.it);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 199/4/13 depositata il 24/10/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2020 del Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la pronuncia impugnata la CTR calabrese ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato illegittimo l’atto impugnato, avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2005-2006;
– avverso detta statuizione ricorre l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; l’Erario ha altresì depositato memoria; il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– osserva preliminarmente la Corte che quanto all’annualità 2006, come documentato negli allegati depositati dall’Agenzia delle Entrate in memoria, il contribuente ha definito la controversia; ne deriva che quanto a detta annualità va dichiarato estinto il giudizio stante la cessazione della materia del contendere;
– va poi disattesa l’eccezione di inammissibilità svolta in controricorso relativa all’erronea indicazione della disposizione violata; invero, per quanto in effetti parte ricorrente richiami erroneamente il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, essa poi svolge il contenuto del motivo avendo riguardo, in concreto, alla disposizione del medesimo D.P.R., art. 18, rendendo quindi comprensibile la censura;
– può quindi esaminarsi il motivo di ricorso dell’Erario, limitatamente a quanto riguarda l’annualità 2005;
– in tal mezzo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d) e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto illegittimo l’accertamento induttivo in quanto l’obbligo di indicare dettagliatamente le rimanenze non si applicherebbe alle c.d. “imprese minori” e quindi al contribuente che ne possiede i requisiti;
– il motivo è fondato;
– questa Corte ha ancora recentemente chiarito come (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29105 del 13/11/2018) in materia di imposte sui redditi, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, con analiticità adeguata rispetto all’attività esercitata, analiticità che può essere sindacata dall’Ufficio solo ove il difetto della stessa impedisca in concreto l’esercizio della funzione di controllo;
– ne deriva che in assenza di tali indicazioni, che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica, l’Amministrazione Finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo;
– pertanto, va in primo luogo dichiarata cessata la materia del contendere quanto all’annualità 2006 alla luce della intervenuta definizione come documentata in memoria;
– inoltre, in accoglimento del ricorso limitatamente all’annualità 2005, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello che si atterrà ai principi sopra riportati e ne valuterà l’applicazione alla luce delle circostanze di fatto emerse nel processo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio riguardo all’annualità 2006; accoglie il ricorso quanto all’annualità 2005; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021