Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13080 del 14/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13603-2020 proposto da:

A.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IMPAGLIONE ROSARIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 32/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSE1 1A, depositata il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

RILEVATO

che:

1. A.M., nato a ***** (*****) il *****, ricorre contro la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta confermativa dell’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che ha negato la protezione internazionale o umanitaria da lui invocata “per il timore di essere ucciso dal suocero, di religione sciita”;

1.1. il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. con tre motivi il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè: del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, con riguardo alla valutazione di non credibilità del narrato (1 motivo); del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), con riguardo all’acquisizione delle COI (2 motivo); del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, con riguardo alla protezione umanitaria (3 motivo);

3. ritenuto che, al di là della inammissibilità del primo motivo, che veicola censure di merito (ex plurimis Cass. n. 28643/2020, Cass. n. 3340/2019, Cass. n. 32064/2018, Cass. n. 8758/2017) e della infondatezza del secondo (poichè la Corte territoriale ha in realtà acquisito pertinenti C.O.I., aggiornate e qualificate), il terzo – che fa riferimento anche ad una relazione stabile con prospettiva di nozze a testimonianza dell’integrazione sul territorio italiano, in aggiunta all’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato rilevata dalla stessa Corte d’appello – merita, ad avviso del Collegio, di essere esaminato dopo che le Sezioni Unite di questa Corte si saranno pronunciate sulla questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto “la configurabilità del diritto alla protezione umanitaria, nella vigenza del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ed in continuità con la collocazione nell’alveo dei diritti umani inviolabili ad esso attribuita dalla recente pronuncia n. 24159 del 2019, quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello “sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili” (Cass. Sez. 6-1, 11 dicembre 2020, n. 28316;

PQM

4. segue il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della suddetta decisione.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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