Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13428 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25714-2019 proposto da:

P.D.V.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNI GRATTACASO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato SALVATORE GIORDANO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

che:

1. – P.D.V.S. ricorre per un mezzo, nei confronti del Fallimento ***** S.r.l., contro il decreto del 2 luglio 2019 con cui il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto la sua opposizione allo stato passivo diretta alla rivendica di un immobile asseritamente di sua proprietà.

2. – Il Fallimento resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 621 c.p.c., e all’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. A dire del ricorrente egli avrebbe conseguito la proprietà dell’immobile “per usucapione tutto come meglio dimostrato in corso di causa) già maturata alla data di proposizione della presente istanza ed ancora prima della declaratoria di fallimento della Spett.le *****”.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Esso, difatti, non mette in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, nè si misura con la motivazione addotta dal Tribunale, il quale ha osservato che, in sede di rivendicazione, doveva farsi applicazione dell’art. 621 c.p.c., sicchè il rivendicante era tenuto a fornire la prova del titolo di acquisto e dell’affidamento dei beni al debitore con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento: prova che il P.D.V. non aveva dato, dal momento che: a) egli non poteva invocare l’acquisto a titolo derivativo dell’immobile da Keller Sud S.r.l., in mancanza di trascrizione ed a fronte della trascrizione del decreto di trasferimento in forza del quale ***** S.r.l. aveva acquistato l’immobile in sede di esecuzione forzata nei confronti di Keller Sud S.r.l.; b) in mancanza della trascrizione, d’altronde, il P.D.V. neppure poteva invocare l’usucapione abbreviata di cui all’art. 1159 c.c..

Si tratta dunque di un ricorso totalmente versato in fatto, e immediatamente diretto senza alcun aggancio alle considerazioni emergenti dal decreto impugnato alla dimostrazione dell’avvenuto acquisto dell’immobile per usucapione, opponibile secondo il ricorrente all’acquirente in executivis.

D’altronde, l’inammissibilità discende anche dal difetto di autosufficienza, poichè, come si è appena visto, risulta dal decreto impugnato che il P.D.V. aveva rivendicato l’immobile per averlo acquistato da Keller Sud S.r.l. ovvero in forza di usucapione abbreviata, mentre non vi è alcun cenno all’assunto dell’acquisto per usucapione ordinaria: nè risulta dal ricorso che detto l’acquisto fosse effettivamente stato fatto valere in sede di opposizione allo stato passivo.

Sicchè trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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