Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13482 del 18/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16009-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.D.M.D., G.D.M.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8066/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RITENUTO

che:

1. G.d.M.A. e G.d.M.D., proprietari di unità immobiliari site in ***** e ricomprese nella microzona *****, hanno impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento degli stessi beni, con conseguente aumento delle rendite catastali.

La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 8066/13/2018, depositata il 19 novembre 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta era stata eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 57, comma 1, ed era quindi da considerarsi inesistente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo a due motivi.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4, e 5, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16; della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58; della L. 20 novembre 1982, n. 890; nonchè dell’art. 149 c.p.c..

Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2.

Assume infatti la ricorrente Agenzia che l’eventuale invalidità della notifica dell’appello sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione degli appellati.

Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, rinviando pertanto a nuovo ruolo.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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