LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33554/2019 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domicilia;
– ricorrente –
contro
la “Erica & C. S.a.s. di F.E.”, con sede in Forlì, in persona del socio accomandatario pro tempore, nonchè
F.E. e B.M.;
– intimati –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 5 luglio 2018 n. 1853/07/2018, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 24 febbraio 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 5 luglio 2018 n. 1853/07/2018, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2007, ha accolto l’appello proposto dalla “Erica & C. S.a.s. di F.E., nonchè da F.E. e da B.M. nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì col n. 317/01/2013, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che la delega conferita dal capo dell’ufficio per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento fosse nulla per mancata indicazione del nome del dirigente delegato. La “Erica & C. S.a.s. di F.E., F.E. e B.M. sono rimasti intimati. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto dell’ordine di servizio del Direttore Provinciale di Forlì-Cesena dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2012 del 3 aprile 2012, dal quale si evinceva il conferimento della delega nominativa al funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44 (da ultima: Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5177).
1.2 Comunque, la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 42, ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (tra le altre: Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2019, n. 11013; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28850).
1.3 Nella specie, oltre a ritenere erroneamente insufficiente l’ordine di servizio n. 4/2012 del 3 aprile 2012, col quale il Direttore Provinciale di Forlì-Cesena dell’Agenzia delle Entrate aveva delegato per la firma degli atti impositivi, con riferimento alla carica, i “Capi-Team” dell'”Area Imprese” e dell’Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti Non Commerciali” fino ad Euro 100.000,00 di maggior imponibile e fino ad Euro 40.000,00 per quelli privi di maggior imponibile, il giudice di appello non ha tenuto conto dell’ordine di servizio n. 3/2012 del 3 aprile 2012 (pure prodotto nel corso del giudizio), col quale il Direttore Provinciale di Forlì-Cesena dell’Agenzia delle Entrate aveva designato il funzionario firmatario dell’avviso di accertamento – Dott.ssa C.E. – alla carica di “Capo Team” del “Team” n. 3 dell’Area Imprese”, come si può agevolmente desumere dalla trascrizione riportata in ricorso del suddetto provvedimento.
1.4 Dunque, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, omettendo di esaminare l’atto organizzativo contenente la preposizione dei singoli funzionari della Direzione Provinciale di Forlì-Cesena dell’Agenzia delle Entrate agli uffici competenti per i procedimenti di accertamento nei diversi settori.
2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021