LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 472-2019 proposto da:
P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO DI PAOLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 745/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ESPOSITO LUCIA.
RILEVATO
CHE:
La Corte di appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda avanzata dall’architetto P.P. nei confronti dell’Inps e dichiarava la legittimità dell’iscrizione d’ufficio della stessa alla gestione separata presso l’Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per l’anno 2010 e dovuto il relativo contributo, stante l’obbligo per gli ingegneri e architetti lavoratori dipendenti che prestano attività di lavoro subordinato di iscriversi a detta gestione separata e di versare ad Inarcassa il contributo integrativo;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P.P. sulla base di sei motivi di censura, illustrati con memoria;
l’Inps ha resistito con controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce, tra l’altro, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, poichè la Corte territoriale aveva omesso di esaminare il fatto che la P. avesse prodotto nel 2010 un reddito fiscalmente imponibile, frutto di lavoro libero professionale di architetto, inferiore nell’importo complessivo a quello di Euro 5.000,00, integrante il minimo per l’iscrizione alla gestione separata;
con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del combinato disposto degli art. 1334,1335 e 2935 c.c., nonchè del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 18, comma 4 e D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1, nel testo all’epoca vigente, osservando che la decorrenza del termine di prescrizione era da fissare al momento del pagamento del saldo sull’imposta sui redditi (16 giugno 2011), con la conseguenza che al momento della richiesta di pagamento da parte dell’Inps (raccomandata inviata il 22 giugno 2016 e ricevuta il successivo 18 luglio 2016) il termine prescrizionale era spirato;
le questioni poste con gli indicati motivi di censura non risultano affrontati da precedenti decisioni di questa Corte, avuto riguardo, quanto al motivo n. 6, anche all’eventuale termine di proroga stabilito per il pagamento dell’imposta;
conseguentemente, assumendo le questioni rilievo nomofilattico, le stesse devono essere rimesse alla sezione ordinaria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3.
PQM
Rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021
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