Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13730 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10943-2020 proposto da:

A.E., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 12/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso proposto dal sig. A.E., nato a ***** il *****, contro il diniego della protezione internazionale o umanitaria da parte della competente Commissione territoriale, che egli aveva invocato dichiarando di aver lasciato il proprio paese nel 2009, quando – dopo l’uccisione del padre in un conflitto interetnico tra i ***** (cui egli apparteneva, affiliati al partito NDC) e i ***** (affiliati al partito NPP), che aveva causato numerose vittime e creato un clima di grande insicurezza nel Paese – a soli 17 anni aveva deciso di recarsi in Libia, dove aveva vissuto sino al *****, subendovi la reclusione per un anno in un centro a *****, donde era stato liberato da un libico che lo aveva portato in un villaggio a fare il pastore delle sue capre, in cambio di vitto e alloggio; quindi era andato a *****, dove aveva lavorato in una squadra di operai edili, ma a causa delle continue rapine subite si era spostato a *****, dove aveva lavorato 5 anni come piastrellista, fino alla partenza per l’Italia.

1.1. avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;

1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

2. con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), per avere il tribunale escluso che nella zona di provenienza del ricorrente (*****) la situazione presenti elementi di criticità riconducibili a scontri tra gruppi armati o tra essi e le forze governative, trascurando però l’appartenenza del ricorrente al gruppo dei ***** e la reticenza della polizia, corrotta, ad intervenire nei conflitti tribali;

2.1. la censura è inammissibile perchè afferisce a valutazioni di merito adeguatamente motivate e non sindacabili in sede di legittimità (in particolare “l’odierna stabilità politico-sociale del Ghana, che si erge a modello di democrazia nel quadro degli stati africani”), tanto più avendo lo stesso ricorrente ammesso che, nella situazione attuale, non sia ravvisabile una situazione di conflitto armato generalizzato;

3. il secondo mezzo denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per carenza di una adeguata indagine sulla vulnerabilità del ricorrente, sulla sua compiuta integrazione in Italia e sulla sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali rispetto al complesso e conflittuale contesto tribale di provenienza;

3.1. il terzo contesta l’omesso esame di fatto decisivo, avuto riguardo alla lunga permanenza del ricorrente in Libia (circa otto anni) e al trattamento violento e brutale cui è stato ivi sottoposto;

4. tali due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, meritano accoglimento, tenuto conto che la protezione umanitaria è misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. 28316/2020);

4.1. orbene, ai fini della protezione umanitaria, il Tribunale ha trascurato di valutare, secondo i canoni fissati da questa Corte (Cass. 13565/2020, 28781/2020), la lunga e tormentata permanenza del ricorrente in Libia – dove era fuggito ancora minorenne, a causa di un vissuto personale tragicamente segnato, a livello familiare, dai conflitti interetnici, la cui verosimiglianza e credibilità non sono state messe in discussione – così come il fatto che egli manca ormai da più di dieci anni dal suo Paese, nel quale i conflitti interetnici non sono peraltro del tutto scomparsi;

4.1. al riguardo, questa Corte ha affermato che, “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove sia ritenuta credibile la situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità esposta dal richiedente, il confronto tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione oggettiva del paese di origine deve essere effettuato secondo il principio di “comparazione attenuata”, nel senso che quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il “secundum comparationis”, non potendo, in particolare, escludersi il rilievo preminente della gravità della condizione accertata solo perchè determinatasi durante la permanenza nel paese di transito” (Cass. 1104/2020, 20894/2020), e ciò “senta alcuna tipizzazione delle categorie soggettive meritevoli di tutela posto che il giudizio ha ad oggetto la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali e senza che assuma rilievo la mancata allegazione di fatti diversi da quelli dedotti per la richiesta di rifugio politico e per quella di protezione sussidiaria” (Cass. 11912/2020).

5. segue la cassazione con rinvio del decreto in relazione ai motivi accolti, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e il terzo motivo, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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