LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12140-2020 proposto da:
S.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato MASSIMO GOTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 09/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. il cittadino pakistano S.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto con cui il Tribunale di Caltanissetta ha negato le forme di protezione internazionale o umanitaria da egli invocate;
1.1. il Ministero intimato non ha svolto difese, depositando un “atto di costituzione” per la eventuale partecipazione alla pubblica udienza;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. preliminarmente all’esame del motivo – rubricato “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 3, lett. c), art. 14, e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente nel Punjab Pakistano e dell’omessa attività istruttoria in relazione all’art. 360, 1 comma, punto 5) – va rilevata d’ufficio l’invalidità della procura ad litem conferita all’avvocato Massimo Goti in calce al ricorso, in quanto del tutto priva della data di rilascio, prima ancora che della relativa certificazione;
3. invero il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, prevede espressamente, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione nei giudizi in materia di protezione internazionale, l’obbligo del conferimento della procura “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”, prescrivendo a tal fine la certificazione della data di rilascio a cura del difensore incaricato (ex plurimis Cass. 19164/2020, 20075/2020, 15211/2020, 4069/2020, 2342/2020, 1047/2020, 30620/2019);
4. nè rileva la rimessione alle Sezioni Unite della diversa questione relativa alle modalità di certificazione della data (Cass. 28208/2020, 29251/2020), posto che qui la data è più radicalmente mancante;
5. il superiore rilievo risulta assorbente rispetto agli ulteriori profili di inammissibilità e infondatezza del motivo;
6. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile senza statuizione sulle spese, mancando una vera e propria attività difensiva del Ministero costituito;
7. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020, 23535/2019), da porre a carico del difensore del ricorrente, trattandosi di attività processuale della quale il legale, in quanto privo di valida procura ad litem, assume la responsabilità in via esclusiva (Cass. 25435/2019, 32008/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021