Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13798 del 20/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 24117-2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SIMONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ELONA KERENGI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato MAURO MONTINI, (Studio Legale Lessona), rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO BARCAIOLI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 14690/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

R.S. ha chiesto la correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., dell’ordinanza Cass. n. 14690 del 2019 la quale, nel riformare la sentenza della Corte d’appello di Firenze resa su un giudizio tra la stessa e l’Azienda sanitaria locale n. ***** di ***** (ora Azienda Usl *****) avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennità contrattuale di coordinamento, avrebbe erroneamente rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna;

l’Azienda Usl ***** ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

nelle more della decorrenza dei termini per la riassunzione le parti hanno spontaneamente provveduto a riassumere la causa alla Corte d’Appello di Bologna, e, pertanto, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio intentato al fine di ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza Cass. n. 14690 del 2019;

in definitiva, preso atto della rinuncia deve dichiararsi non luogo a provvedere sull’istanza di correzione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte prende atto della rinuncia e dichiara non luogo a provvedere.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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