LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 23920-2020 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO, 61, presso lo studio dell’avvocato VALTER ARNALDO PECORARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO DI TURSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1824/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
C.P. ha proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 1824 del 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 506 del 2018, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite nei soli confronti dell’Inps, omettendo, tuttavia, di disporre in merito alle spese in favore di C.P., anch’egli risultato vittorioso nel medesimo giudizio, disponendone la distrazione in capo ai difensori istanti;
l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
dall’esame della sentenza oggetto dell’istanza di correzione risulta dal dispositivo che è stata prevista la condanna della soccombente in favore del solo Inps, mentre nulla è stato disposto in ordine al rimborso delle spese di lite in favore di C.P., anch’egli risultato vittorioso in giudizio;
dagli atti di causa risulta, inoltre, che nell’originario ricorso per cassazione i difensori costituiti avevano chiesto la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c. in loro favore;
in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di condanna alle spese processuali la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante alla parte vittoriosa integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 28309 del 2020);
riguardo all’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il medesimo rimedio della correzione è altresì esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma (Sez. Un. 16037 del 2010);
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e, per quanto concerne la distrazione, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore anticipatario di ottenere un titolo esecutivo;
l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 1824 del 2020, proposta da C.P. va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Inps in Euro 4.000,00 per compensi…”, venga aggiunta la locuzione “…e in favore di C.P. in Euro 4.000,00 allo stesso titolo, disponendone la distrazione nei confronti dei due difensori costituiti, dichiaratisi anticipatari”;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 1824 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Inps in Euro 4.000,00 per compensi…” la locuzione “…e in favore di C.P. in Euro 4.000,00 allo stesso titolo, disponendone la distrazione nei confronti dei due difensori costituiti, dichiaratisi anticipatari”.
Alla cancelleria per le annotazioni.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021