LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18345/2019 proposto da:
T.B., rappresentato e difeso dall’avv. Simona Alesso, per procura in calce al ricorso e con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore in Torino via Collegno nr. 44;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, Pubblico Ministero Procuratore Generale Presso Corte di Cassazione, Questore Provincia Torino;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 14/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
T.B. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Tribunale Ordinario di Torino che aveva convalidato la proroga del trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. di *****, già a suo tempo convalidato dal Giudice di Pace del capoluogo piemontese in data 11.1.2019.
Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in reazione all’art. 176 Cost., comma 2 e dell’art. 13 Cost., comma 3, sostenendo che l’ordinanza di convalida della proroga era stata emessa fuori udienza e comunicata ad un difensore diverso da quello di fiducia avv. Giacomo Venesia che ne riceveva la comunicazione a distanza di 38 giorni da quando il provvedimento era stato pronunciato.
L’Amministrazione non ha svolto attività difensiva.
La censura nei termini in cui è stata sollevata è da ritenersi infondata.
Il termine di tre giorni per la comunicazione, da parte del cancelliere, delle ordinanze pronunciate fuori udienza, è un termine chiaramente ordinatorio e non certo perentorio, mancando una espressa previsione di legge in tal senso (art. 152 c.p.c.; Cass. 2016 nr. 10607; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 29/10/1970 Rv. 348421).
Da quanto sopra consegue che quantunque l’ordinanza in questione sia stata comunicata, a scioglimento della riserva e quindi fuori udienza,al difensore di fiducia Giacomo Venesia solo dopo 38 giorni tale ritardo non inficia la legittimità della misura.
Il ricorso va rigettato.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione del Ministero.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2021