LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 393/2019 R.G. proposto da:
COMUNE DI SAN SPERATE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Sergio Segneri e Rosanna Patta, con domicilio eletto in Roma, via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Elisabetta Pistis;
– ricorrente –
contro
M.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Piero Corda ed Elena Pettinau, con domicilio eletto in Roma, via A. Baiamonti, n. 4, presso lo studio dell’Avv. Andrea Lippi;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari depositata il 16 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che, con ordinanza del 16 novembre 2018, la Corte d’appello di Cagliari ha accolto l’opposizione proposta da M.A. avverso la stima dell’indennità dovuta per la perdita della proprietà di un fondo della superficie di 2045 mq., sito in ***** e riportato in Catasto al foglio *****, particella *****, occupato dal Comune per la realizzazione di alloggi popolari ed acquisito ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 42-bis, con decreto del 16 novembre 2015, liquidando in Euro 243.346,00 il pregiudizio patrimoniale subito dall’attrice, in Euro 48.669,02 il pregiudizio non patrimoniale ed in Euro 255.213,28 il risarcimento dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, e disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratta la somma eventualmente già versata, con gl’interessi legali dal trentesimo giorno successivo all’emissione del decreto di acquisizione;
che avverso la predetta ordinanza il Comune di San Sperate ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria;
che la M. ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che con il primo motivo d’impugnazione il Comune denuncia la violazione degli artt. 2909 e 2937 c.c., dell’art. 327 c.p.c., della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies e del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 3, nonchè dei principi in materia di erogazione del denaro pubblico, censurando l’ordinanza impugnata per aver ritenuto ammissibile la domanda, senza tener conto del giudicato formatosi in ordine alla perdita della proprietà del fondo per accessione invertita, e della conseguente nullità del provvedimento di acquisizione sanante;
che con sentenza emessa il 15 gennaio 1997 e passata in giudicato, la medesima Corte d’appello aveva infatti dichiarato legittima l’occupazione del fondo fino al 29 novembre 1994 e liquidato la relativa indennità, accertando inoltre l’irreversibile trasformazione dell’immobile e la mancata emissione del decreto di esproprio, con la conseguente perdita della proprietà da parte dell’attrice;
che, in quanto intervenuto successivamente alla scadenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il provvedimento di acquisizione non comporta un riconoscimento del debito o una rinuncia a far valere la prescrizione, configurandosi invece come un atto nullo;
che con il secondo motivo il Comune deduce, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2934,2936 e 2937 c.c. e del R.D.L. n. 295 del 1939, art. 3, sostenendo che, anche a voler escludere l’avvenuta formazione del giudicato in ordine all’accessione invertita, il diritto dell’attrice al risarcimento o all’indennizzo avrebbe dovuto essere riconosciuto limitatamente ai cinque anni di occupazione anteriori all’emissione del decreto di acquisizione;
che con il terzo motivo l’Amministrazione lamenta, sempre in via subordinata, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver recepito integralmente la stima del fondo compiuta dal c.t.u., il quale, oltre ad aver fatto immotivatamente ricorso al metodo sintetico-comparativo, non aveva considerato che l’area acquisita era soltanto in minima parte destinata ad uso residenziale, che l’intervento edilizio era stato reso possibile soltanto dall’accorpamento del fondo ad un’altra area di maggiore consistenza e di forma regolare, e che due dei valori utilizzati per la comparazione si riferivano a lotti già pronti per l’edificazione;
che con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, la difesa del Comune ha prodotto in giudizio copia di una determinazione in data 5 novembre 2020, con cui il Responsabile della Area tecnica e manutentiva del Comune ha proceduto all’annullamento di ufficio del decreto di acquisizione sanante, in quanto ritenuto privo di oggetto, per essere stato adottato nonostante l’intervenuto acquisto dello immobile acquisito per effetto della trasformazione irreversibile, definitivamente accertata dalla Corte d’appello con la sentenza del 15 gennaio 1997, n. 12, emessa in ordine alla precedente opposizione alla stima proposta dall’espropriata;
che, come precisato dalla stessa difesa del Comune, la predetta determinazione, con cui è stato disposto anche il recupero delle somme depositate o versate a titolo d’indennità di acquisizione, è stato impugnato dalla M. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, ed il relativo giudizio risulta tuttora pendente;
che in ordine alla sopravvenienza della predetta determinazione ed alla sua incidenza sulla controversia riguardante la liquidazione dell’indennità dovuta per l’acquisizione sanante, nonchè in ordine alla sorte del relativo giudizio d’impugnazione, risulta opportuno provocare il contraddittorio delle parti, mediante il rinvio della causa alla pubblica udienza della Prima Sezione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021
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