LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34844/2019 R.G., proposto da:
I.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Castaldo Enrico, con studio in Scafati (SA), ove elettivamente domiciliata (p.e.c.: e.castaldo.avvocatinocera-pec.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– resistente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 9 aprile 2019 n. 3121/07/2019, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
Che:
I.F. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania della Campania il 9 aprile 2019 n. 3121/07/2019, non notificata, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di otto cartelle esattoriali relative ad ICI e contributi di bonifica per varie annualità, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli col n. 2737/03/2018. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che i crediti portati dalle cartelle esattoriali siano soggetti alla prescrizione decennale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce soltanto per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.
CONSIDERATO
Che:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e art. 2948 c.c., n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che i crediti portati da cartelle esattoriale siano soggetti a prescrizione decennale anzichè a prescrizione quinquennale.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Invero, l’ICI ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, (tra le altre: Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass., Sez. 6-5, 3 luglio 2020, n. 13683).
1.2 Pertanto, considerando le singole date di notifica delle cartelle esattoriali (precisamente: 1 giugno 2004, 16 marzo 2007, 28 novembre 2007, 2 febbraio 2009, 15 maggio 2009, 8 settembre 2009, 20 marzo 2010 e 22 marzo 2011), si rileva il decorso per ciascuna di oltre un quinquennio prima della notifica dell’intimazione di pagamento (6 aprile 2017).
1.3 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che il mancato decorso della prescrizione decennale con riferimento ai crediti portati dalle cartelle esattoriali (per varie annualità di ICI e contributi di bonifica) comportasse la tempestività della successiva intimazione di pagamento.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021