LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9145-2020 proposto da:
D.R., S.M.P., S.F. e S.I., rappresentati e difesi dall’Avvocato LUIGI MESSA per procura speciale apporta sul retro della prima pagina del ricorso;
– ricorrente –
contro
Q.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIO CAPRIOLI e dall’Avvocato VINCENZO CAPRIOLI, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 844/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 31/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda che D.R., S.M.P., S.F. e S.I., nella qualità di eredi di S.R., avevano proposto nei confronti di Q.G..
La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver premesso che la domanda degli attori era stata proposta sul presupposto che, con scrittura privata del *****, S.R. e il convenuto avevano concordato di ripartirsi i compensi maturati verso le varie USL per le prestazioni fisioterapiche svolte dal Q. presso la palestra del primo nella misura, rispettivamente, del 60% e del 40%, ha rilevato che il credito dedotto in giudizio, come riferito dagli stessi attori, è relativo alle prestazioni effettuate fino al mese di giugno del 1993 e che il pagamento dello stesso è stato richiesto solo con missiva del 15/7/2003 e che, pertanto, il termine di prescrizione decennale era, in quel momento, già scaduto.
D.R., S.M.P., S.F. e S.I., nella qualità di eredi di S.R., con ricorso notificato il 28/2/2020, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
Q.G. ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato e depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato, i ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il credito degli attori fosse già maturato nel giugno del 1993, quando si erano esaurite le prestazioni delle quali era stato chiesto il pagamento e che, pertanto, nel mese di luglio del 2003, era già decorso il termine di prescrizione decennale, senza, tuttavia, considerare che, come ammesso dallo stesso convenuto e come risulta dallo stesso contratto oltre che dalle testimonianze raccolte in giudizio, il credito del loro dante causa era quantificato, liquidato e corrisposto solo dopo che la ASL, in forza del rapporto di convenzionamento intercorrente con il Q., procedeva, a sua volta, alla liquidazione ed alla erogazione in favore di quest’ultimo dei compensi maturati. Il credito dello S., quindi, era destinato a sorgere o, comunque, a diveniva esigibile, con la conseguenza che costui aveva titolo di pretenderne il pagamento per la quota di sua spettanza, solo nel momento in cui la ASL, beneficiaria delle prestazioni rese, provvedeva, a sua volta, al pagamento delle stesse.
2. Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, infatti, ha accertato, in fatto, che il credito dedotto in giudizio, come riferito dagli stessi attori, è relativo alle prestazioni effettuate fino al mese di giugno del 1993 e che il pagamento dello stesso è stato richiesto solo con missiva del 15/7/2003 ed, in forza di questo accertamento, ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale era, in quel momento, già scaduto. A fronte di tale accertamento, i ricorrenti, intanto avrebbero potuto imputare alla sentenza impugnata la violazione dell’art. 2935 c.c., solo se ed in quanto avessero preliminarmente censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte della corte d’appello del fatto, a tal fine decisivo, costituito dalla previsione contrattuale di un termine (in ipotesi non ancora scaduto al momento della predetta missiva) prima del quale il credito ivi stabilito non era ancora esigibile: ciò che, nella specie, non è accaduto, avendo i ricorrenti lamentato solo la violazione dell’art. 2935 c.c., come se la fattispecie concreta fosse stata effettivamente accertata dal giudice di merito nei termini dalla stessa desiderati. In effetti, l’accertamento della decorrenza della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto (Cass. n. 9014 del 2018, la quale ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di restituzione somme relative ad un rapporto di fornitura per intervenuta prescrizione del diritto e individuato il termine di decorrenza della stessa, ex art. 2935 c.c., dal giorno di cessazione dei rapporti intercorsi tra le parti; Cass. n. 17157 del 2002).
3. Il ricorso principale, per l’inammissibilità dell’unico motivo ivi formulato, è, a sua volta, inammissibile.
4. Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021