Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14500 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4778-2019 proposto da:

AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI GEOMETRA B.P., elettivamente domiciliate in Roma, Via Antonio Gramsci 14, presso lo studio dell’avvocato Federico Hernandez, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gian Luca Grisanti;

– ricorrente –

contro

M.G. in proprio e nella qualità di titolare della ditta STUDIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI M.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Conca D’Oro n. 184/190, presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo, che lo rappresenta e difende in forza di delega posta in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2400/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/11/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO AVVERSO DINIEGO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI: l’unico motivo è palesemente inammissibile, in quanto la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è neppure tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese emessa dalla Corte di Appello non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. 6 – 3, n. 11329 del 26/04/2019; Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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