Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14537 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37111-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CUCCI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 507/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attuale intimato, titolare di assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984, di riconoscimento del diritto a beneficiare della maggiorazione contributiva, prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, con condanna dell’INPS (che aveva liquidato l’assegno di invalidità senza applicazione della richiesta maggiorazione) alla riliquidazione della prestazione in godimento;

avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale non ha opposto difese M.G.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’INPS ha dedotto la violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3. L’Istituto assume l’inapplicabilità della citata norma alla fattispecie in esame, per essere l’intimato titolare di assegno di invalidità ex L. n. 222 del 1984 e per non essere la contribuzione figurativa richiesta determinante ai fini del diritto alla prestazione già maturata; argomenta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel ritenere il predetto beneficio, di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, utile non solo ai fini del diritto alta pensione ma anche per incrementare la misura della prestazione già percepita malgrado l’assistito fosse già titolare di assegno di invalidità conseguito con la contribuzione effettivamente versata; esclude, infine, l’identità di ratio con la disciplina prevista per i centralinisti telefonici non vedenti (L. n. 133 del 1985, art. 9, comma 2) o in favore delle vittime del terrorismo ex L. n. 206 del 2005;

il ricorso è fondato;

soccorre il principio di Cass. n. 28934 del 2018 secondo cui “il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, è previsto per accedere ai trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo in sede di domanda di pensione e non anche in riferimento alla riliquidazione dell’assegno ordinario di invalidità, di natura non pensionistica”;

il beneficio è, invero, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, per cui può essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini, e solo in sede di domanda di pensione. Il beneficio viene in rilievo, inoltre, allorchè il riconoscimento della contribuzione figurativa sia determinante per dare vita ad un trattamento pensionistico altrimenti non riconoscibile per difetto del requisito dell’anzianità contributiva;

tale esigenza è estranea all’ipotesi in esame ove la predetta maggiorazione contributiva è stata richiesta in riferimento alla riliquidazione di una prestazione non pensionistica -l’assegno di invalidità ex lege n. 222 del 1984 – alla quale in ogni caso l’invalido ha avuto accesso sulla scorta dei contributi effettivamente versati;

la sentenza impugnata, dunque, che non si è attenuta a tali principi, deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa con il rigetto dell’originaria domanda;

il consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità solo in epoca recente consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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