Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14687 del 26/05/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18678/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Cseciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

M.S.J., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2014 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 30/01/2014 R.G.N. 4014/2011;

avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 14/05/2015 R.G.N. 271/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

con ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., del 30 gennaio 2014, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., avverso la decisione di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento opposta da M.S.J. per contributi non versati per l’anno 2004 alla gestione separata Inps e relative sanzioni civili;

la Corte d’appello ha ritenuto che l’impugnazione non avesse ragionevole probabilità di essere accolta ed il Tribunale aveva a sua volta ritenuto che la pretesa contributiva dell’INPS fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2005, per cui l’atto interruttivo (nota INPS del mese di agosto 2010) anteriore alla notifica della cartella risultava intempestivo per essere ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale;

avverso tali decisioni l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

M.S.J. ha resistito con controricorso illustrato con successiva memoria; la Sesta sezione di questa Corte con ordinanza n. 6617 del 2017 ha rimesso la causa alla Sezione quarta.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 2, lett. f), e art. 36-ter, per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, nonostante che le peculiarità che presiedono all’accertamento dell’obbligazione contributiva e al suo successivo adempimento impediscano che il diritto alla riscossione possa essere esercitato anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi;

il ricorso è infondato, essendosi chiarito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono l’termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (così Cass. nn. 27950 del 2018 alla cui ampia motivazione si rinvia, seguita da Cass. n. 19403 del 2019, nn. 17610 e 21472 del 2020; n. 4415 del 2021);

il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza) con distrazione ex art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1700,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del quindici per cento e spese accessorie di legge, da distrazioni in favore dell’Avv. Maria Teresa Grimaldi, antistatali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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