LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29619/2018 proposto da:
Eredità giacente di P.R.N., in persona del curatore Comerica Bank & Trust N. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell’avvocato Cerulli Irelli Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Trevisan Luca, giusta procura speciale per Notaio G.K. E. del Michigan (Oakland County – U.S.) con Apostille del 26.7.2018;
– ricorrente –
contro
B.B., V.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Storace Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Magistretti Massimiliano, Malcovati Fabio, giuste procure in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Warner Chappel Musica Italiana S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lorenzo Magalotti n. 15, presso lo studio dell’avvocato Mioli Barbara, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Carabelli Anna, Mondini Giorgio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
Controversy Music Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4484/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2020 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza depositata il 30 gennaio 2003, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di B.B., V.M. e Edizioni Chappell s.r.l. – rispettivamente autori e cessionaria dei diritti di sfruttamento della canzone ***** – vertente sull’accertamento del plagio della suddetta opera musicale; l’azione era proposta nei confronti di P.R.N., meglio noto come P., di Controversy Inc. e di Fortissimo Gruppo Editoriale s.r.l., rispettivamente autore e cessionarie dei diritti di utilizzazione economica della canzone diffusa con il titolo *****.
2. – La pronuncia era riformata in appello. La Corte di Roma accertava infatti il plagio, inibiva la diffusione del brano nel territorio dello Stato e condannava in solido P. e Controversy Inc. al risarcimento del danno liquidato nella misura di Euro 956.608,00; Fortissimo Gruppo Editoriale era invece condannata al risarcimento nella minor somma di Euro 6.888,40; il giudice del gravame rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto morale d’autore.
3. – Con sentenza del 29 maggio 2015, n. 11225, questa Corte, giudicando su più ricorsi riuniti proposti avverso la detta sentenza, accoglieva, per quanto qui rileva, quelli proposti da Edizioni Chapell (poi Warner Chapell Music Italia s.r.l.), da B. e da V., rilevando che il giudice di appello aveva correttamente affermato che la sentenza esplicasse i suoi effetti all’interno del territorio nazionale, ma aveva, al tempo stesso, errato nell’escludere, in via implicita, che la pronuncia potesse avere esecuzione in altri Stati previa delibazione della stessa da parte dei giudici o delle autorità competenti; accoglieva, altresì, il ricorso proposto dei predetti B. e V. con riguardo al mancato riconoscimento del danno per violazione del loro diritto morale d’autore, osservando come la motivazione della Corte di merito (secondo cui i medesimi non avevano assolto, nè con la citazione di primo grado, nè con l’atto d’appello il loro onere di allegazione) risultasse essere sul punto del tutto apodittica, in quanto priva di ogni concreto riferimento alle risultanze processuali.
4. – La riassunzione era operata, con due diversi atti, da Warner (la quale introduceva, in tal modo, il giudizio identificato col numero di RG 5363/2015) e da B. e V. (procedimento, questo, cui era assegnato il numero di RG 5518/2015). Nel giudizio di riassunzione introdotto da Warner veniva disposto il rinnovo della notifica della citazione: incombente che era espletato nei confronti dell’eredità giacente di P., il quale era deceduto il *****. Il secondo procedimento veniva invece interrotto ed era successivamente riassunto da B. e V..
Riuniti i giudizi, la Corte di appello di Roma pronunciava, quindi, sentenza con cui inibiva all’eredità giacente di P. e a Controversy ogni ulteriore riproduzione del brano ***** e li condannava al pagamento della somma di Euro 40.000,00 ciascuno, oltre interessi. La Corte disattendeva le eccezioni pregiudiziali sollevate con riguardo alla riassunzione e, dopo aver dato atto dell’esistenza di una allegazione atta a supportare la domanda risarcitoria relativa al diritto morale d’autore, lo liquidava nella misura sopra indicata.
5. – L’eredità giacente di P. ricorre per cassazione facendo valere sette motivi di impugnazione. Resistono con controricorso B. e V., nonchè Warner Chapell Music Italia. La ricorrente e Warner hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo, riferito al giudizio di riassunzione introdotto da B. e V., è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 303,163 e 164 c.p.c., l'”inidoneità del ricorso dei signori B. e V. a riassumere validamente il processo” e la “perenzione della riassunzione ex art. 393 c.p.c.”. E’ osservato che il ricorso riassunzione deve contenere tutti gli elementi idonei all’identificazione della causa e del suo oggetto e che in mancanza di ciò l’atto deve ritenersi nullo. La Corte di appello, secondo la ricorrente, aveva omesso di esaminare l’eccezione di nullità del ricorso in riassunzione formulata da essa istante; infatti il detto ricorso mancava dell’illustrazione degli argomenti difensivi svolti dagli attori in riassunzione a fondamento della loro domanda. Aggiunge l’istante che la costituzione in giudizio dell’eredità giacente di P. non aveva effetto sanante, in quanto la costituzione era avvenuta proprio allo scopo di far valere la nullità.
Il motivo è inammissibile.
Esso è carente di autosufficienza, giacchè non contiene precisi ragguagli circa il tenore del richiamato atto di riassunzione. Si rammenta che la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): la deduzione con il ricorso per cassazione di errores in procedendo, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude, infatti, che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando ne sia stata positivamente accertata l’ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali (così Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; cfr. pure: Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).
Va considerato, al riguardo, che la Corte di merito ha escluso la carenza espositiva dell’atto di riassunzione, osservando che “la trascrizione” in esso “dell’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., esclude qualunque profilo di nullità dell’editio actionis”. Secondo la società istante la sentenza farebbe esclusivo riferimento all’atto di riassunzione predisposto da Warner, non invece al ricorso ex art. 303 c.p.c., notificato da B. e V.. Ma tale rilievo, con cui è sconfessata l’affermazione del giudice del rinvio (che si è pronunciato sull’eccezione sollevata dall’eredità giacente, la quale aveva ad oggetto proprio il ricorso in riassunzione notificato da B. e V.: cfr. ricorso per cassazione, pag. 8), è, per l’appunto, carente di autosufficienza, dal momento che il motivo di censura non reca alcuna trascrizione nè dell’atto di riassunzione successivo all’interruzione per il decesso di P., nè dell’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c..
2. – Il secondo motivo, sempre riferito alla riassunzione operata da B. e V., oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione, oltre che la violazione e falsa applicazione dell’art. 303 c.p.c. e dell’art. 1301 c.c.; prospetta l’irrituale e inammissibile modifica delle domande svolte dagli attori in riassunzione e la cessazione della materia del contendere. Viene dedotto che nell’atto di citazione di primo grado B. e V. avevano domandato la condanna, in via solidale tra loro, di P., di Controversy Music Inc. e di Fortissimo Gruppo Editoriale (poi incorporata da Warner). Nel ricorso in riassunzione gli stessi attori avevano limitato la domanda di condanna riferendola ai primi due: ciò che doveva considerarsi inammissibile. Infatti, secondo l’istante, la rinuncia alla domanda nei confronti di uno dei debitori in solido comporta, ai sensi dell’art. 1301 c.c., una remissione a favore degli altri condebitori. E’ aggiunto che la qualificazione della rinuncia come transazione avrebbe imposto di consentire alla parte istante di profittare della stessa, a norma dell’art. 1304 c.c..
Il motivo è infondato.
Anzitutto, nulla si oppone a che, in sede di riassunzione del giudizio (nella specie ex art. 303 c.p.c.) sia operata la desistenza da alcuna delle domande proposte.
In secondo luogo, erra la ricorrente nel ritenere che la mancata riproposizione della domanda implichi, di per sè, una rimessione del debito, avente, come tale, effetto in favore degli altri obbligati in solido. Pur non potendosi presumere, la remissione del debito può ricavarsi anche da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito (Cass. 14 luglio 2006, n. 16125; Cass. 4 ottobre 2000, n. 13169). Ciò detto, l’istante non spiega la ragione per cui la mancata riproposizione, nel ricorso in riassunzione, della domanda nei confronti di uno dei coobbligati in solido avrebbe, alla stregua del richiamato principio, la portata di una remissione del debito; tantomeno precisa se l’atto, per essere sottoscritto direttamente dalla parte, potesse esprimere una volontà remissoria della medesima (cfr., in tema, Cass. 20 aprile 1974, n. 1100, ove si rileva che la remissione del debito debba escludersi in caso di sottoscrizione dell’atto processuale da parte del solo procuratore ad litem: soggetto che trae i suoi poteri da un separato mandato a compiere l’atto processuale e non a rinunziare parzialmente alla pretesa sostanziale).
La ricorrente nemmeno chiarisce, infine, quale contenuto abbia la transazione cui accenna nella parte finale del motivo (transazione che, del resto, è solo ipotizzata).
3. – Col terzo motivo, riferito al giudizio introdotto col medesimo atto di riassunzione, è lamentata la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nonchè la violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento del danno morale. Viene ricordato che questa Corte, nella sentenza n. 11255 del 2015, aveva disposto che il giudice del rinvio accertasse se alla domanda di risarcimento del danno corrispondesse una effettiva allegazione, da parte di B. e V., delle circostanze di fatto e di diritto che dovevano sostenere la domanda stessa. La Corte di merito – è rilevato – aveva ritenuto che, esaminati gli atti, sarebbe emersa una “allegazione sufficiente per allegare ed illustrare un danno in re ipsa”. E dedotto, quindi, che la sentenza impugnata conterrebbe lo stesso errore che affliggeva la precedente sentenza, oggetto di cassazione sul punto. La ricorrente lamenta che gli attori in riassunzione non avevano mai indicato, prospettato o allegato, in alcun punto dei loro atti difensivi, elementi utili alla identificazione del danno lamentato. Parte ricorrente si duole, poi, non essere stato preso in considerazione il profilo, da essa fatto valere, circa l’assenza, in capo a P., dell’elemento psicologico necessario per configurare una responsabilità risarcitoria dello stesso. Viene da ultimo deplorato che il giudice di appello abbia liquidato il danno in via equitativa, senza fornire alcuna spiegazione quanto alle ragioni poste a fondamento della quantificazione operata.
Il motivo non ha fondamento.
Nella sentenza n. 11225 del 2015 questa Corte cassò la sentenza di appello rilevando come la motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno per violazione del diritto morale d’autore fosse nella sostanza mancante, in quanto priva di riferimenti alle risultanze processuali: osservò questa S.C. che la pronuncia impugnata si era limitata ad evidenziare che i ricorrenti incidentali di allora “non avevano assolto nè con la citazione in primo grado nè con l’atto di appello neppure in misura minima al loro onere di allegazione di circostanze soggettive atte a dare consistenza alla loro domanda”; rilevò, in particolare, che i ricorrenti avevano prospettato di aver dedotto la loro frustrazione artistica nella memoria di replica di appello e che i medesimi avevano inoltre fatto riferimento, per il tema che interessa, a quanto dedotto nella comparsa conclusionale di primo grado.
La Corte di Roma, con la sentenza resa in sede di rinvio, qui impugnata, ha accertato – come detto – che da entrambi tali atti emergeva una allegazione sufficiente del danno in re ipsa fatto valere. In tal modo, il detto giudice ha evidentemente inteso dar conferma del fatto che il pregiudizio causato al diritto morale d’autore consisteva proprio in quella frustrazione artistica di cui è cenno della sentenza di cassazione. Ciò posto, quanto affermato nella sentenza qui impugnata non può dirsi difforme da ciò che aveva statuito la Corte regolatrice. Questa aveva infatti rimesso al giudice del rinvio l’accertamento circa l’esistenza di allegazioni atte a dar ragione del danno lamentato e la Corte di appello tanto ha verificato: la denuncia della violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non trova dunque riscontro. Del resto, l’odierna ricorrente non si mostra in grado di contrastare, attraverso il richiamo di opposte evidenze processuali, l’affermazione della Corte di merito secondo cui gli atti sopra indicati recavano una idonea allegazione del danno di cui qui si dibatte.
Quanto alla censura fondata sull’inesistenza dell'”elemento psicologico necessario per configurare una responsabilità risarcitoria per l’asserito danno morale”, essa è anzitutto carente di autosufficienza, in quanto la ricorrente non indica l’atto in cui avrebbe formulato tale deduzione e tantomeno ne riproduce, per estratto, il contenuto. Ma la doglianza è inammissibile anche perchè l’indagine circa l’elemento soggettivo della responsabilità per l’illecito plagiario non poteva avere ingresso dopo l’irretrattabile affermazione di essa, cui ha messo capo la sentenza n. 11225 del 2015 (la quale, con riferimento alla violazione del diritto morale d’autore, si è infatti occupata del solo profilo afferente il danno, riconosciuto in re ipsa: profilo il cui esame trova fondamento logico e giuridico – come è evidente – nell’accertata responsabilità per la lesione del richiamato diritto).
Non coglie nel segno nemmeno la doglianza relativa alla liquidazione equitativa del danno che gli istanti assumevano di aver sofferto. Ancor prima della modifica dell’art. 158 L. Aut. che è stata operata con il D.Lgs. 2006, la giurisprudenza di questa Corte riteneva che il danno conseguente alla indebita e non autorizzata utilizzazione di opere coperte dal diritto d’autore ben potesse essere liquidato equitativamente (Cass. 2 giugno 1998, n. 5388). Ora, l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Cass. 15 marzo 2016, n. 5090; Cass. 27 luglio 2017, n. 18637; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24070). Nella specie la Corte ha precisato di aver liquidato il danno in Euro 40.000,00 tenendo conto della natura del diritto leso e della notevole diffusione del brano, che aveva giustificato l’ingente liquidazione del danno per la violazione del diritto patrimoniale d’autore, di cui in questa sede più non si controverte. Tale spiegazione deve ritenersi esauriente, giacchè l’entità del danno derivante dalla lesione del diritto morale dell’autore alla paternità dell’opera (art. 20, comma 1, L. Aut.) può sicuramente dipendere dalle dimensioni della condotta plagiaria, e quindi, in concreto, dalla diffusione che ha avuto l’opera in contraffazione.
4. – Il quarto motivo è sempre svolto in relazione al giudizio di riassunzione introdotto da B. e V.. Esso è articolato in via subordinata rispetto ai precedenti due motivi, “in caso di denegata conferma della sussistenza di un danno morale risarcibile da P. in favore dei signori B. e V.”, e di “denegata conferma della sussistenza e risarcibilità del danno da lucro cessante determinato equitativamente”; si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di causa. La sentenza impugnata è censurata per aver mancato di considerare la domanda di manleva svolta dall’eredità giacente nei confronti del soggetto che per primo aveva diffuso la canzone *****: e cioè Fortissimo Gruppo Editoriale, oggi Warner.
Il motivo è inammissibile.
L’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che deve sempre riguardare un fatto storico (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), non può avere ad oggetto una domanda giudiziale.
Oltretutto, parte ricorrente nemmeno spiega se abbia proposto la domanda di manleva, di cui dibatte, in una fase del giudizio diversa da quella di rinvio (giacchè si limita ad assumere, a pag. 20 del ricorso, di aver spiegato la medesima nella comparsa di risposta depositata nel R.G. n. 5518/2015). E’ evidente che tale domanda non avrebbe potuto essere formulata in sede di rinvio: infatti, la riassunzione della causa a seguito di cassazione della sentenza, dinanzi al giudice di rinvio, instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5137; Cass. 21 febbraio 2007, n. 4096).
5. – Col quinto motivo, riferito, come i seguenti, alla riassunzione posta in atto da Warner, è lamentata la violazione e falsa applicazione delle norme sulla rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.. E dedotto che l’atto di citazione ex art. 392 c.p.c., di Warner del luglio 2015 era stato puramente e semplicemente restituito al mittente senza effettiva consegna: onde la notifica risultava essere stata solo tentata, e quindi totalmente omessa; non ricorrevano, in conseguenza, le condizioni per disporre la rinnovazione della notificazione della citazione ex art. 291 c.p.c. e il procedimento avrebbe dovuto essere dichiarato estinto; la ricorrente nega, poi, che il giudizio fosse stato ritualmente riassunto nei confronti di Fortissimo Gruppo Editoriale, come invece aveva ritenuto, erroneamente, la Corte di appello (con l’affermazione atta a giustificare l’integrazione del contraddittorio degli altri consorti).
Il motivo è infondato.
P. è deceduto il *****, in pendenza del termine per la riassunzione avanti al giudice del rinvio, che scadeva il 29 giugno 2016, e prima che la notificazione dell’atto di riassunzione avesse avuto luogo (essendo pacifico che in detto arco di tempo la notificazione in questione fu tentata senza successo).
Ha avuto modo di precisare questa Corte che, in sede di rinvio, assume certamente rilievo la circostanza della morte della parte cui va notificato l’atto di riassunzione (Cass. 19 febbraio 1980, n. 1216, in motivazione).
In passato la stessa Corte ha ritenuto che il decesso della parte prima di tale notifica determinerebbe ipso jure, a norma dell’art. 299 c.p.c., l’interruzione del processo (Cass. 1 febbraio 1994, n. 995; Cass. 13 maggio 1985, n. 2978; cfr. pure Cass. 19 febbraio 1980, n. 1216 cit., per cui l’inapplicabilità dell’istituto dell’interruzione opera soltanto nel giudizio di cassazione, ma non in quello di rinvio, che è autonomo rispetto ad esso e che è soggetto alle norme del giudizio di merito proprio dell’organo giurisdizionale investito del riesame della causa).
Sembra in realtà più corretto ritenere che la fattispecie della morte della parte in un momento anteriore a quello in cui sia notificato l’atto di riassunzione sia disciplinata dall’art. 328 c.p.c.: norma che si è ritenuto regoli la decorrenza del termine per l’impugnazione allorquando si verificano gli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., tra un grado e l’altro del processo (così Cass. 5 febbraio 2004, n. 2177, in motivazione).
In quest’ultima prospettiva assume particolare rilievo del cit. art. 328, comma 3 (nel testo vigente ratione temporis), a mente del quale ove, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, si sia verificato taluno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., il termine, ivi previsto per l’impugnazione, è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento. Pur dovendosi rilevare che il giudizio ex artt. 392 c.p.c. e segg., rappresenta, rispetto a quello di legittimità, una fase del processo diversa da quella che si instaura a seguito della vera e propria impugnazione della sentenza, per la quale è espressamente dettato l’art. 328, la disciplina contenuta nel comma 3 di tale articolo obbedisce a una logica che, a ben vedere, deve animare la regolamentazione dell’analoga fattispecie segnata dal sopravvenire degli indicati eventi nella fase iniziale del giudizio di rinvio; infatti, la proroga del termine “risponde in sè e per sè all’esigenza di aggiustare la posizione delle parti per il caso in cui si sia verificato uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.” (così Cass. 22 aprile 1977, n. 1494), ove questi intervengano ad una certa distanza di tempo dall’inizio del termine fissato per il compimento dell’attività processuale soggetta a decadenza: termine che, in entrambi i giudizi (di impugnazione e di rinvio), decorre dalla mera pubblicazione del provvedimento.
Non appare invece giustificata l’applicazione dell’interruzione operante, in base all’art. 299 c.p.c., per l’ipotesi della morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione, giacchè tale disposizione presuppone una situazione di vera e propria pendenza del giudizio, caratterizzata, nel procedimento ordinario di cognizione, dall’intervenuta notificazione dell’atto introduttivo (e infatti, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è da considerarsi giuridicamente inesistente; per tutte: Cass. 6 giugno 2013, n. 14360). Tale situazione non è evidentemente sovrapponibile a quella che si determina a seguito della pubblicazione della sentenza di cassazione, in cui è solo pendente il termine per riassumere. In sede di impugnazione, del resto, la norma di cui all’art. 299 c.p.c., è ritenuta bensì applicabile, ma nel caso in cui l’evento interruttivo si produca dopo la notifica dell’atto e prima della scadenza del termine per la costituzione in giudizio (Cass. 26 settembre 2018, n. 22944; Cass. 31 luglio 2013, n. 18351): per il caso che l’evento sopravvenga nella pendenza dei termini per impugnare opera, appunto, l’art. 328 c.p.c. (il cui comma 1 non si concilia, però, col giudizio di rinvio, perchè presuppone un’attività processuale – la notificazione della sentenza, rilevante per la decorrenza del termine breve – del tutto ininfluente ai fini della riassunzione della causa).
Può aggiungersi che, specie avendo riguardo al termine annuale contemplato, per la riassunzione, dalla precedente versione dell’art. 392 c.p.c., l’operatività dell’interruzione di cui all’art. 299 c.p.c., in relazione a questa fase iniziale del giudizio di rinvio, pare difficilmente giustificabile, sul piano costituzionale, ove se ne considerino le reali implicazioni. Va evidenziato, in proposito, non solo il dato della non ragionevole diversificazione, nel trattamento giuridico, di situazioni connotate dal medesimo presupposto (il sopravvenire dell’evento – morte, perdita di capacità della parte o del suo rappresentante legale, cessazione della rappresentanza legale – dopo la pubblicazione della sentenza), ma anche il sospetto del vulnus al principio di ragionevole durata del processo: tale è infatti il risultato che produce l’arresto del procedimento che si attui poco dopo la pronuncia della sentenza di cassazione (nei primi sei mesi successivi), quando la parte dispone ancora di un ampio lasso di tempo per riassumere il giudizio (e in cui, quindi, la salvaguardia degli interessi in gioco non esige l’interruzione del procedimento).
E’ vero, d’altro canto, che la previsione dell’art. 328 c.p.c., u.c., è stata ritenuta inapplicabile alla riassunzione della causa a seguito di cassazione con rinvio: ma ciò non già in termini assoluti, quanto, piuttosto, con particolare riferimento all’ipotesi della morte del difensore di uno dei contendenti, sulla scorta del principio, affermatosi in giurisprudenza, per cui detta disposizione si riferisce solo alla morte (o alla perdita della capacità) della parte (o del suo legale rappresentante) e non anche a quella del procuratore (Cass. 3 febbraio 2014, n. 2329; Cass. 17 febbraio 2017, n. 4242: in dette pronunce è infatti sottolineato come l’ampiezza di tale termine escluda la configurabilità di una lesione del diritto di difesa e renda possibile alle parti di assolvere l’onere di informarsi e di attivarsi con diligenza; è evidente che il principio non vale per l’ipotesi in cui l’evento riguardi la parte, giacchè in questo caso è il legislatore stesso a conferire preciso rilievo alla circostanza).
In conclusione, se, come è accaduto nel caso in esame, dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione con rinvio si verifica uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. – tra cui è compreso il decesso della parte -, il termine annuale deve ritenersi prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.
L’estinzione non potè allora determinarsi, dal momento che la costituzione in giudizio dell’eredità giacente di P. ebbe luogo allorquando il termine prorogato non era ancora decorso.
Anche a prescindere da tale profilo, trascurato dalla ricorrente, va poi evidenziato che il ricorso in riassunzione di Warner è stato comunque notificato a B. e V. (rispettivamente il 5 e il 6 agosto 2015). Ora, in conseguenza della cassazione con rinvio, tra il giudizio rescindente e quello rescissorio, deve esservi perfetta correlazione quanto al rapporto processuale, che non può costituirsi davanti al giudice di rinvio senza la partecipazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa la pronuncia rescindente e quella cassata; la citazione in riassunzione davanti a detto giudice si configura, infatti, come atto di impulso processuale, in forza del quale la controversia dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra coloro che furono parti nel processo di cassazione (Cass. 17 gennaio 2020, n. 975; Cass. 8 settembre 2014, n. 18853). In conseguenza, il giudice del rinvio, a fronte della mancata evocazione in giudizio dell’eredità giacente di P., avrebbe dovuto comunque disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della medesima.
6. – Il sesto mezzo oppone la nullità dell’atto di citazione di Warner ex art. 299 c.p.c., nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 299 c.p.c.. Deduce l’istante che il giudice distrettuale avrebbe dovuto indagare se il contenuto dell’atto di riassunzione ex art. 299 c.p.c., predisposto da Warner soddisfacesse i requisiti di legge: e ciò viene negato assumendosi che l’atto in questione sarebbe stato privo dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
Il motivo è inammissibile.
Si ravvisa, al riguardo, la medesima carenza, in punto di autosufficienza, che è stata rilevata con riferimento al primo motivo di ricorso.
7. – Col settimo motivo, comune ai due giudizi di riassunzione, è lamentato l’omesso rigetto della domanda di Warner, B. e V. sull’ambito di validità dell’accertamento del plagio. La doglianza ha ad oggetto il mancato accoglimento, da parte della Corte di Roma, “dell’eccezione svolta da P. circa il fatto che, in punto di efficacia dell’inibitoria, non era necessaria la promozione di alcun giudizio di riassunzione, avendo la Corte di cassazione già confermato l’efficacia dell’inibitoria al solo territorio italiano sulla base del fatto che, come noto, la legge italiana sul diritto d’autore non contiene nè potrebbe contenere (…) alcuna disposizione relativa alla efficacia extraterritoriale della pronuncia di inibitoria in un comportamento costituente violazione del diritto d’autore”.
Il motivo è inammissibile.
Esso non prospetta alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 29 maggio 2012, n. 8585; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603). Ciò precisato, la parte ricorrente ha dedotto, quale vizio, l'”omesso rigetto della domanda di Warner e B. e di V. in merito all’ambito di validità dell’accertamento del plagio”: la censura non è dunque riconducibile ad una delle ipotesi di cui al cit. art. 360.
Peraltro, l’assunto della ricorrente, secondo cui, con riguardo al tema dell’inefficacia dell’inibitoria, non era necessaria la promozione di alcun giudizio di riassunzione, trova insuperabile smentita nel rilievo per cui la sentenza n. 11225 del 2015 non contiene alcuna decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2: con essa, infatti, questa S.C. ha cassato in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di Roma.
8. – In conclusione, il ricorso è respinto.
9. – Warner ha domandato, col proprio controricorso, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, della ricorrente. Reputa il Collegio che non ricorrano le condizioni per una statuizione in tal senso, la quale è contemplata per salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa, e a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della potestas agendi con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato (Cass. Sez. U. 13 settembre 2018, n. 22405).
10. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso; rigetta la domanda di risarcimento per lite temeraria proposta da Warner; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle due parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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