LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26918-2016 proposto da:
B.F., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato MARIO CERCIELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ORONZO MAZZOTTA;
– ricorrenti –
contro
ENEL GREEN POWER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/05/2016 R.G.N. 648/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’
STEFANO, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza resa il 17.5.2016, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto, tra gli altri, dagli epigrafati ricorrenti, dipendenti della società Enel Green Power s.p.a., i quali, sull’assunto di avere risolto il loro rapporto di lavoro dal 2008 al 2010, lamentavano che al momento della risoluzione dello stesso non avevano ricevuto il pagamento delle somme oggetto del piano di incentivazione all’esodo, adottato dalla società nel dicembre 2006, somme cui ritenevano di avere diritto in relazione alla disposta proroga del piano iniziale che, asseritamente, li rendeva beneficiari del disposto allungamento degli originari previsti termini, per essi già scaduti;
2. la Corte distrettuale osservava che la determinazione n. 887 del dicembre 2006 conteneva un piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale, valido per il periodo dal dicembre 2006 al dicembre 2011; che tale piano integrava un'”offerta ai sensi dell’art. 1989 c.c.” diretta alla generalità degli aventi diritto, suddivisi in due gruppi: 1) coloro che entro il 31 dicembre 2006 avrebbero maturato i requisiti per la pensione di anzianità e risolvessero il rapporto di lavoro in anticipo rispetto alla futura maturazione della pensione di vecchiaia (secondo il requisito anagrafico al tempo previsto dalla legge, pari a 65 anni), con adesione al piano entro il 31 marzo 2007 e cessazione dal rapporto di lavoro entro il giugno 2007; 2) coloro che, maturando gli stessi requisiti per la pensione di anzianità nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, risolvessero il rapporto di lavoro con un anticipo massimo di 24 mesi rispetto alla maturazione della stessa pensione;
2.1. veniva evidenziato che i ricorrenti non rientravano nelle previsioni del detto piano, posto che avevano maturato il diritto a pensione di anzianità successivamente, negli anni 2008/2010, in virtù di beneficio contributivo per la esposizione professionale all’amianto riconosciuto nel medesimo periodo e che, una volta ottenuto lo stesso, cumulato con l’effettiva contribuzione già maturata, avevano ottenuto la pensione di anzianità senza anticipare, come previsto dal piano di esodo anticipato, la risoluzione del rapporto, dismesso in concomitanza con il detto riconoscimento, e senza attendere la pensione di vecchiaia che avrebbe comportato il rischio che nelle more fossero elevati i limiti anagrafici;
2.2. era precisato nella sentenza di appello gravata che gli appellanti avevano presentato dimissioni secondo formula standard, dichiarando di avere già maturato il diritto a pensione di anzianità e che solo dal 2010 la società aveva risposto per iscritto con lettera di accettazione delle dimissioni, cui avevano fatto seguito il pagamento delle competenze di fine rapporto e la sottoscrizione per quietanza dei lavoratori, che non avevano avanzato nell’occasione alcuna contestazione in ordine al mancato pagamento dell’incentivo all’esodo;
2.3. la Corte distrettuale aggiungeva che: con Det. 24 dicembre 2010, n. 935 la società aveva modificato le scadenze di adesione all’offerta già oggetto del piano del 2006, mantenendone i requisiti di accesso e prorogando al 2011 il termine di adesione (che, per il punto 1, era previsto al 31 marzo 2007) e fissando al 31 dicembre 2011 l’ultima data di possibile risoluzione del rapporto; tale proroga era espressamente rivolta a coloro che in base alle previsioni del piano originario avessero maturato i relativi requisiti di diritto e che tuttavia non avevano aderito all’offerta entro le previste iniziali scadenze; il Comunicato precisava che l’incentivazione all’esodo era riferita a coloro che entro il 31 dicembre 2010 avrebbero maturato il diritto a pensione di anzianità e che avessero risolto il rapporto entro il 31.12.2011 ed a coloro che, maturando il diritto a pensione dal gennaio 2011 al dicembre 2013, avessero risolto il rapporto di lavoro con un anticipo massimo di 24 mesi rispetto alla data di maturazione della pensione; la proroga del 2010, come del resto l’originario piano, stabiliva che l’offerta non era applicabile a coloro che avessero già formalmente presentato le proprie dimissioni, con ciò evidenziando che l’incentivo era diretto a coloro che fossero ancora in servizio, avendo l’obiettivo di indurli a risolvere il rapporto anticipatamente; la determinazione era stata comunicata il 30, 31 dicembre 2010 attraverso i canali aziendali ed il testo del comunicato era stato affisso; tutti gli appellanti si erano dimessi prima della proroga del 2010 e molti dei relativi rapporti di lavoro si erano anche già risolti prima di tale data, per altri essendo la risoluzione differita in periodo successivo;
2.4. per quanto rileva nella presente sede, la Corte fiorentina osservava che gli appellanti non potevano rientrare nella proroga del 2010 nonostante che, quanto ai requisiti di accesso previsti per il gruppo 1), fosse prevista la maturazione del diritto a pensione di anzianità entro il dicembre 2010 e non più entro il dicembre 2006, atteso che gli stessi avevano già risolto i rispettivi rapporti di lavoro e che pertanto non sussisteva più per essi la finalità di incentivare l’esodo del personale in servizio;
2.5. non poteva, secondo il giudice del gravame, ritenersi, come asserito dalla difesa dei lavoratori, che la proroga avesse limitato la platea dei destinatari del piano originario in modo illegittimo, con violazione dell’art. 1989 c.c., dal momento che, piuttosto, con riferimento al punto 1, la platea dei possibili beneficiari era stata ampliata con estensione a tutti coloro che avessero conseguito i requisiti per accedere alla pensione di anzianità entro il dicembre 2010;
3. di tale decisione domandano la cassazione i lavoratori, affidando l’impugnazione ad unico motivo, variamente articolato, cui resiste, con controricorso, la società;
4. i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. ed il P.G. ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
CONSIDERATO
CHE:
1. i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli arti. 1362, 1366, 1367, 1989, 1990 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del loro diritto all’incentivo all’esodo previsto dal Piano del 2006, come prorogato nel dicembre 2010, adducendo che la sentenza impugnata, pur muovendo dalla corretta qualificazione giuridica della fattispecie come promessa al pubblico, ne abbia tratto delle conseguenze contra legem laddove ha travisato la reale volontà negoziale tanto dei lavoratori che del datore di lavoro, espressa in sede di richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro, in palese violazione dei canoni ermeneutici;
2. in particolare, rilevano che i termini per aderire al piano erano spirati per tutti i lavoratori che avevano avuto il riconoscimento dei benefici pensionistici in virtù dell’esposizione all’amianto, sicchè la loro posizione doveva essere riconsiderata alla luce della “proroga del Piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale del Gruppo Enel” per il periodo temporale dicembre 2006 – dicembre 2011;
3. sostengono che, alla luce della volontà negoziale del datore di lavoro cristallizzata nella proroga, il loro diritto all’incentivo sia inequivocabile, in ragione della finalità della stessa proroga, intesa a consentire a tutti coloro nei confronti di quali i termini di adesione all’offerta originaria fossero scaduti di potere riconsiderare la loro scelta iniziale ed evidenziano come il Piano rappresenti un atto unilaterale a mezzo del quale il datore di lavoro promette una prestazione (erogazione di un incentivo) a favore di chi si trovi in una determinata situazione (maturazione del diritto alla pensione di anzianità tra il 2006 ed il 2013), precisando che, ai sensi dell’art. 1990 c.c., la promessa può essere revocata prima della scadenza del termine solo per giusta causa;
4. rilevano che, se non vi fosse stata la proroga del piano nel 2010, essi ricorrenti non avrebbero avuto diritto all’incentivo, non avendo formulato la richiesta di risoluzione del rapporto nei termini previsti e che in ragione della proroga la relativa posizione doveva essere riconsiderata, essendo ciò coerente con la finalità del piano, che era quella di consentire a tutti coloro nei confronti dei quali i termini di adesione all’offerta originaria risultassero già scaduti di potere riconsiderare la scelta iniziale, possibilità apertasi per effetto dell’abrogazione delle singole scadenze precedentemente previste;
5. in particolare, ritengono che il giudice di appello abbia violato l’art. 1362 c.c., non verificando la reale intenzione di ENEL che, nella proroga, si era espressamente riferita a tutti i destinatari dell’offerta originaria, ed abbia violato l’art. 1366 c.c., risultando conforme a buona fede la inclusione dei ricorrenti nella platea dei destinatari;
6. adducono che la Corte distrettuale sia incorsa in violazione degli artt. 1989 e 1990 c.c. nell’escludere i lavoratori che avevano formalmente già presentato le dimissioni dal servizio, in quanto, se le dimissioni previste erano quelle prestate da dipendenti dimessisi dopo gli originari termini del Piano 2006 e prima della proroga del 2010, doveva riconoscersi che con la proroga l’ENEL aveva ridotto la platea dei destinatari a cui aveva rivolto la originaria promessa del 2006, e che, in tal modo, la restrizione era contraria all’art. 1988 (rectius 1989), comma 1, che dispone che il promittente è vincolato alla promessa non appena essa è resa pubblica;
7. evidenziano, poi, che la limitazione ad hoc per i ricorrenti sia contraria alle clausole contenute nella proroga, che aveva mantenuto invariati i requisiti di accesso all’incentivo, rendendo contraria alla volontà negoziale cristallizzata nella proroga l’esclusione dei ricorrenti posta in essere da Enel che in tal modo ne aveva variato i requisiti di accesso;
8. sostengono, ancora, che la clausola sulle dimissioni contenuta nella proroga, se interpretata nel senso suddetto, è contraria alla intenzione del promittente (art. 1362 c.c.), ad una interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e, comunque, al principio di conservazione del contratto (art. 1367 c.c.) che prevede che, nel dubbio, il contratto debba interpretarsi nel senso in cui possa avere un effetto;
9. infine, osservano come, anche ritenendosi operativa la clausola limitativa delle dimissioni, la stessa non possa trovare applicazione ai ricorrenti, che non hanno mai posto in essere negozi unilaterali di dimissioni, ma hanno, con la richiesta di risoluzione, dato avvio ad una fattispecie complessa nella quale anche la volontà datoriale è stata rilevante per la estinzione del rapporto;
10. tutte le censure sono il frutto di una unilaterale e non consentita interpretazione del piano di incentivo all’esodo e della sua proroga, non precisando i ricorrenti in che termini vi sia stata la violazione dei criteri ermeneutici, richiamati nella rubrica del motivo, da parte della Corte distrettuale, che ha conferito rilevanza alla esclusione dei dipendenti dimissionari nella piana accezione in cui la stessa poteva essere intesa in base al tenore letterale anche della proroga disposta nel nuovo Piano del 2010 (cfr. Cass. 28.11.2017 n. 28319, Cass. 27.6.2018 n. 16987, Cass. 15.11.2017 n. 27136);
11. l’interpretazione fornita è del resto coerente con la volontà e con la ratio dell’attribuzione dell’incentivo a quanti, ancora in servizio, intendessero riconsiderare la propria mancata iniziale adesione al piano, una volta acquisita contezza del quadro normativo ormai stabilizzatosi in materia di pensioni anticipate;
12. sotto tale versante, i ricorrenti, peraltro, nello specifico, non avevano aderito al piano originario non per incertezza sul quadro normativo, ma perchè non rientravano nè nel primo gruppo, nè nel secondo;
13. anche il riferimento alla violazione degli art. 1989 e 1990 c.c., con riguardo alla vincolatività della promessa sino a tutto il giugno 2011, non muta i termini della questione, in quanto, in ogni caso, sia nell’originario piano, che nella successiva proroga, la platea dei destinatari non contemplava i dipendenti già dimessisi;
14. costituisce affermazione del tutto apodittica e priva di fondamento che la platea dei destinatari in tal modo fosse risultata ristretta rispetto alla originaria cui era rivolta l’originario piano di incentivo all’esodo del 2006, ove si consideri che, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, con la proroga del 2010, la data di maturazione del diritto a pensione per fruire dei benefici di cui al punto 1 del Piano era differita dal 31.12.2006 al 31.12.2010, facendo così rientrare nella platea dei beneficiari un consistente numero di nuovi possibili beneficiari, tra cui anche i ricorrenti, ove non si fossero già dimessi, avendo anche essi maturato il diritto a pensione dopo il 31.12.2006, negli anni dal 2008 al 2010: non può pertanto ritenersi che vi fosse stata una restrizione della platea dei destinatari cui era rivolta la originaria promessa del 2006, posto che i ricorrenti non erano inizialmente destinatari dei benefici di cui al punto 1 del Piano 2006, non avendo ancora maturato al 31.12.2006 il diritto alla pensione di anzianità, mentre sarebbero stati, semmai, destinatari dei benefici di cui al punto 1 del Piano prorogato nel 2010 se non avessero già formalmente presentato all’azienda le dimissioni dal servizio alla data di pubblicazione del Piano stesso in data 24 dicembre 2010, comunicato ai lavoratori della sede ***** il 31 dicembre dello stesso anno;
15. anche se generica, come già precisato, la critica formulata con riguardo alla violazione dei singoli criteri ermeneutici in tema di interpretazione degli atti, la Corte non è incorsa in alcuna delle violazioni denunziate, essendosi attenuta, per quanto riguarda il criterio di cui all’art. 1362 c.c., alla lettera dell’atto di proroga che disponeva nei sensi indicati; non avendo violato il criterio della buona fede di cui all’art. 1366 c.c., che peraltro rappresenta uno dei parametri interpretativi – integrativi (artt. 1366 – 1371 c.c.), utilizzabile solo all’esito della corretta applicazione dei canoni interpretativi e letterali (cfr. Cass. 19.7.2004 n. 13392) e non avendo violato neanche la richiamata disposizione di cui all’art. 1367 c.c., atteso che, anche interpretato con esclusione dall’ambito di sua applicazione dei dimissionari, il piano prorogato manteneva efficacia nei confronti di tutti i lavoratori ancora in servizio, ampliando l’originaria platea dei destinatari;
16. infine, la qualificazione del negozio unilaterale di dimissioni come richiesta di risoluzione, costituente atto di iniziale di una fattispecie complessa in cui acquisiva rilievo anche il comportamento datoriale, non trova riscontro sia in allegazioni che siano supportate da idonea trascrizione degli atti dismissivi, sia in sede qualificatoria in ragione del rinvio a canoni ermeneutici in ipotesi ritenuti violati in sede di interpretazione degli atti, senza considerare che la prospettazione potrebbe scontare anche un profilo di novità della relativa deduzione, effettuata per la prima volta solo nella presente sede;
17. alla stregua delle svolte osservazioni, il ricorso deve essere complessivamente respinto;
18. le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo;
19. sussistono per la parte ricorrente le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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