LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3806-2015 proposto da:
LFI LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, PAOLO BORRI;
– ricorrente principale –
contro
ASSICURATORI DEI Lloyd’s, – THE MARKETFORM SYNDICATE AT Lloyd’s, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
TIEMME S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA VICINANZA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO DEL PUNTA, ILARIA PAGNI, PAOLO BORRI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
A.S., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
nonchè contro LFI LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., TIEMME S.P.A.;
– controricorrenti – al ricorso incidentale –
A.S., + ALTRI OMESSI, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SIRO CENTOFANTI;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
contro
LFI LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., TIEMME S.P.A.;
– controricorrenti – al ricorso incidentale –
nonchè contro ATAM S.P.A., COMUNE DI AREZZO, M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 450/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/08/2014 R.G.N. 6/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per: rigetto dei primi due motivi;
accoglimento del terzo, inammissibilità ricorso incidentale, accoglimento ricorso incidentale condizionato e rigetto ricorso incidentale autonomo dei lavoratori;
udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega verbale Avvocato RICCARDO DEL PUNTA e ILARIA PAGNI;
udito l’Avvocato SIRO CENTOFANTI per il controricorrente G.F.+41.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Arezzo i lavoratori in epigrafe esponevano di essere stati dipendenti della ATAM (Azienda Trasporti Automobilistici di Arezzo) s.p.a. che, cedendo l’azienda a LFI (La Ferroviaria Italiana) s.p.a. aveva risolto i rapporti di lavoro trasferiti alla società cessionaria; deducevano l’illegittimità della risoluzione, con le conseguenze di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 all’epoca vigente, oltre all’applicazione delle differenze retributive derivanti dall’applicazione dei contratti integrativi vigenti presso la ATAM (od al risarcimento del relativo danno); in subordine, previo accertamento dell’obbligo della s.p.a. L.F.I. di applicare i contratti integrativi vigenti presso ATAM, condannarsi la L.F.I. s.p.a. al pagamento delle differenze retributive spettanti; in subordine previo accertamento della responsabilità risarcitoria di M.G. e del Comune di Arezzo per inottemperanza alla Delib. Consiglio comunale n. 228 del 2007 condannarsi i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale; chiedevano da ultimo, previo accertamento dell’obbligo di s.p.a. L.F.I. di applicare a tutti i dipendenti gli accordi sindacali del 15/4/2008 e del 23/10/2008, condannarsi la stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive e del relativo danno non patrimoniale.
Con sentenza n. 301/11 il Tribunale respingeva le domande.
Avverso tale pronunzia proponevano appello i lavoratori, estendendo le domande anche alla TIEMME s.p.a. quale cessionaria dell’azienda dal 1.8.10; resistevano le controparti.
Con sentenza depositata il 4.8.14, la Corte d’appello di Firenze dichiarava cessata la materia del contendere tra le società e 16 degli originari ricorrenti, quindi, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiarava il diritto dei restanti al trattamento economico e normativo previsto dagli accordi sindacali 14.5.08 e 23.10.08, condannando LFI e Tiemme s.p.a. al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio.
Per quel che qui rileva, la Corte di merito osservava che il R.D. n. 148 del 1931, art. 26 non imponeva la conservazione integrale del trattamento economico e normativo in precedenza goduto dal personale trasferito; soggiungeva che la L.R. Toscana n. 42 del 1988, art. 18 rinviava a detto art. 26 e se prevedeva il mantenimento della contrattazione integrativa in essere presso l’impresa cedente, contestualmente attribuiva alla contrattazione aziendale la facoltà di stipulare accordi di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati, con disciplina del tutto analoga a quella posta dall’art. 7 ccnl di settore (riferito espressamente ai contratti aziendali).
Osservava, ancora, che gli accordi aziendali 15/4/2008 e 23/10/2008, stipulati al fine di disciplinare il trattamento economico e normativo del personale ex ATAM con conservazione di talune voci derivate dalla normativa vigente presso la cedente, erano configurabili quali accordi di armonizzazione ai sensi dell’art. 7 ccnl di settore ed andavano applicati a tutti i lavoratori, anche a quelli che non avevano sottoscritto la dichiarazione individuale di adesione prevista dal medesimo accordo del 15/4/2008; tanto sul rilievo che la contrattazione aziendale aveva funzione attuativa della clausola sociale prevista da quella nazionale e come tale era applicabile a tutti i lavoratori trasferiti all’impresa cessionaria.
Rimarcava, infine, la Corte, che la cessionaria, in base ad una clausola dell’accordo, aveva corrisposto agli ex dipendenti della cedente, un superminimo assorbibile per coprire la differenza retributiva verificata al momento del passaggio, in tal senso non rilevando alcuna violazione della normativa in esame da parte della società.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la LFI s.p.a., affidato a tre motivi, nonchè la Tiemme s.p.a. che ha proposto ricorso incidentale affidato ai medesimi tre motivi; ad entrambi resistono i lavoratori con controricorso, contenente ricorso incidentale sostenuto da unico motivo al quale oppongono difese la L.F.I. e la TIEMME s.p.a. ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4.
Gli Assicuratori dei Lloyd’s (chiamati in manleva da M.G. sindaco del comune di Arezzo) cui il ricorso principale è stato notificato, non hanno articolato difese, “dando atto che le domande proposte dagli originari ricorrenti nei confronti del Dott. M., erano state disattese.
Resistono le controparti con controricorso.
Sono state depositate memorie dalle parti ricorrenti e dai controricorrenti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Con i primi due motivi la LFI (nonchè la società Tiemme con ricorso incidentale) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., art. 1965 c.c. e art. 116 c.p.c. (primo motivo), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (secondo motivo), criticando l’affermazione della Corte fiorentina circa l’applicabilità del contratto di armonizzazione 15.4-23.10.08 a tutti i lavoratori passati dalla ATAM alla LFI, laddove con tale accordo era stato solo risolto il conflitto insorto in ordine alla nullità del trasferimento di azienda.
2. I motivi sono inammissibili per plurime concorrenti ragioni.
La censura, patisce, sul punto, di un evidente difetto di specificità – del quale il principio di autosufficienza è corollario – mancando del tutto la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia oggetto di esegesi (l’accordo 15.4 – 23.10.08), o della parte in contestazione, così vulnerando i principi affermati da questa Corte secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti; come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (cfr. ex aliis,. Cass. 4/10/2018 n. 24340Cass. 13/11/2018 n. 29093.
3. In via di ulteriore premessa, è bene rammentare che, in tema di interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, si verte in ambito di attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione.
Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire.
La denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece formulata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia.l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (vedi Cass. 22/2/2007 n. 4178, Cass. 10/2/2015 n. 2465, Cass. 9/8/2018 n. 20694).
Tali principi riflettono, poi, la loro efficacia anche nella complessa materia sindacale, del pari riservata al giudice di merito in ragione della sua efficacia limitata diversa da quella propria degli accordi collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (vedi Cass. 4/2/2010 n. 2625, Cass. 15/2/2010 n. 3459, Cass. 8/2/2010 n. 2742).
In tale prospettiva non può sottacersi che le osservazioni critiche svolte in ricorso – di per sè lacunose in base alle considerazioni testè espresse sono indirizzate, essenzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo dell’accordo predetto, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata.
Non sono chiarite le ragioni in base alle quali debba ritenersi infondata la prospettazione in termini di accordo sindacale integrativo (cd. di armonizzazione) offerta dal giudice del gravame con riferimento alla pattuizione intervenuta fra le parti, peraltro in adesione alla medesima tesi accreditata dalla Tiemme s.p.a. (vedi pag. 11 della sentenza), ed invece fondata la tesi elaborata in questa sede, della conclusione fra le parti di un accordo transattivo limitato alla soluzione delle questioni inerenti alla cessione d’azienda; non si allega la prospettazionernei termini descritti, della qualificazione giuridica dell’atto, sin dal primo grado di giudizio, atteggiandosi anche in termini di novità la deduzione formulata a sostegno della critica; non vengono prospettati gli elementi qualificativi del sinallagma negoziale individuabile nell’intento transattivo che, comunque, per risolversi nel vizio denunciato, non potrebbe che rilevare sul piano della comune volontà delle parti ed essere desunto in funzione di ciò che nelle clausole dell’accordo appare obiettivamente voluto, si da risolvere ogni eventuale dubbio nell’unità di intento che la formula contrattuale è capace di esprimere.
Una censura siffatta è dunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, per accordi del tipo in esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente in motivazione che nella specie, risulta dalla Corte di merito congruamente calibrata sulla base del tenore dell’accordo aziendale 15/4/2008 da cui è bene evincibile la volontà delle parti di concordare modalità di composizione dei trattamenti contrattuali differenziati, segnatamente, mediante la previsione della corresponsione agli ex dipendenti della società cedente, di un superminimo assorbibile per colmare la differenza retributiva registrata al momento del passaggio.
4. Quanto alla critica inerente all’efficacia soggettiva dei detti accordi, di cui più precisamente al secondo motivo di ricorso, deve evidenziarsene parimenti l’inammissibilità per essere un preteso errore di diritto censurato quale omesso esame di un fatto decisivo, e comunque l’infondatezza, avendo la forte di merito scrutinato la fattispecie esaminando il fatto della mancata adesione dei lavoratori e di alcune sigle sindacali all’accordo e traendone un convincimento diverso da quello auspicato dalle ricorrenti con statuizione che rimane insuscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
5. Con terzo motivo la LFI s.p.a. e la Tiemme s.p.a. denunciano la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. nonchè art. 1418 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto nulla la clausola 9/3 del ridetto accordo 15.4-23.10.08, prevedente che i dipendenti che avessero aderito all’accordo rinunciavano ad ogni diritto inerente al trasferimento di azienda.
Si lamenta in sostanza che la nullità non poteva derivare dalla violazione del c.c.n.l., fonte priva di natura imperativa.
6. La censura è infondata, e ciò a prescindere dalla legittimità o meno della deroga alla disciplina collettiva nazionale in base alla cd. armonizzazione che demandava alla contrattazione aziendale la sua attuazione.
A base del proprio convincimento, il giudice del gravame ha posto la considerazione, che la L.R. Toscana n. 42 del 1998, art. 18 stabilisce che nel caso di affidamento a terzi di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), ove un’impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall’impresa cessante all’impresa subentrante è disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. A, “mantenendo per quanto è possibile” al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e riassorbimento, nonchè gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro.
L’art. 7 del c.c.n.l. 18.11.04 stabilisce poi che in caso di subentro di azienda a qualunque titolo… il trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dal R.D. n. 148 del 1931, art. 26, all. A); l’impresa subentrante garantirà, al momento del subentro, l’applicazione dei contratti in essere nell’azienda cedente. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalità di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.
Sulla base della esegesi delle articolate fonti normative, la Corte distrettuale ha dato conto del proprio convincimento, qualificando gli accordi 15/4-23/10/2008 in termini di accordi di armonizzazione, con approccio ermeneutico esente da censure per quanto sinora detto, ed accertandone la applicabilità a tutti i lavoratori transitati alla L.F.I. s.p.a. e successivamente alla TIEMME s.p.a., a prescindere dalla loro espressa accettazione degli accordi di cui si discute.
Gli approdi ai quali la Corte di appello è pervenuta si pongono in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorchè non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l’unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso dall’accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato e diverso cfr., ex aliis, Cass. 14/7/2014, n. 16089, Cass. 18/4/2012, n. 60444, Cass. 28/5/2004, n. 10353).
Detti approdi rispondono alla esigenza, lumeggiata da autorevole dottrina, che attribuisce l’efficacia generale della contrattazione aziendale a dati oggettivi, ravvisati nella indivisibilità dell’interesse dedotto nel regolamento contrattuale che si traduce in una “necessarietà ontologica” della applicazione generalizzata del contratto. Sarebbe la stessa materia oggetto di contrattazione che,ne determina l’efficacia nei confronti di tutta la collettività aziendale, in ragione della circostanza per cui quella materia coinvolge necessariamente gli interessi di tutti i lavoratori dell’impresa.
Si è infatti sostenuto, e con riferimento prevalente alla contrattazione cd. ablativa, che il contratto collettivo, pur essendo atto di autonomia privata, è destinato a dettare la disciplina dei rapporti individuali di lavoro in vista di un interesse superiore a quello dei soggetti che di quei rapporti sono parte, salvo il limite del dissenso collettivo.
7. Orbene, nella fattispecie qui delibata, la questione del dissenso da parte dei lavoratori sollevata dalle parti ricorrenti – cui la giurisprudenza innanzi richiamata conferisce significato derogatorio alla applicabilità tendenzialmente erga omnes, solo laddove sia espressione di quello manifestato dalla diversa organizzazione sindacale di appartenenza – non appare utilmente invocata.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla mancata precisazione della organizzazione sindacale cui ciascun lavoratore sarebbe iscritto, ed alla riconducibilità, quindi, della propria manifestazione di volontà dissenziente a quella “collettiva” formalmente espressa dalla organizzazione alla quale si aderisce, s’impone l’evidenza del fatto che tali lavoratori hanno; in concreto, per facta concludentia, mostrato comunque di aderire alle previsioni contrattuali di cui agli accordi 15/4-23/10/2008 oggetto di impugnazione.
Non può, infatti, trascurarsi rilevare che il contenuto di tali accordi poneva, quale indefettibile momento, il riconoscimento di assegni ad personam per quattordici mensilità, in parte non riassorbibile ed in parte assorbibile, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito presso l’ATAM e quello inferiore sancito dalla contrattazione aziendale L.F.I.; non può poi sottacersi che detti assegni sono stati erogati regolarmente a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli dissenzienti (come desumibile dal tenore della sentenza di primo grado riportata a pag.5 del ricorso L.F.I. s.p.a.), i quali in tal guisa, hanno espresso in modo inequivoco la propria personale adesione all’accordo medesimo, ratificando, sia pure mediante comportamenti concludenti, il contenuto dell’accordo medesimo.
Anche la non appartenenza alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi, non ne esclude quindi, per le ragioni tutte sinora esposte, la applicabilità ai lavoratori controricorrenti.
I ricorsi, proposti dalla LFI e dalla Tiemme, di identico contenuto, devono, pertanto, essere rigettati.
– 8. Del pari, per plurime concorrenti ragioni, non può rinvenire accoglimento il ricorso incidentale proposto dai lavoratori, con cui si lamenta il mancato accoglimento della domanda, riformulata in sede di gravame e respinta dalla Corte distrettuale, diretta al mantenimento in loro favore dei trattamenti economici e normativi in atto presso la ATAM dal 2005 (e sino al 2008), in base all’accordo aziendale 23/10/2008, demandando le norme regolanti la materia ad accordi di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.
L’adesione implicita al contenuto dell’accordo, desumibile per quanto sinora detto, dalla percezione del cd. superminimo contemplato dai richiamati accordi, esclude in radice la fondatezza della prospettazione oggetto del ricorso incidentale.
Sotto altro versante, s’impone poi l’evidenza della aspecificità che connota la tecnica redazionale adottata nella stesura del motivo che – in violazione dei principi che governano il ricorso per cassazione, consacrati nell’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6, non reca puntuale allegazione in ordine alla manifestazione dell’esplicito dissenso espresso dalle oo.ss. di appartenenza (neanche indicate con riferimento a ciascun lavoratore), di cui non sono enunciati tempi e modi di introduzione nella dinamica processuale.
9. Deve inoltre rimarcarsi come il controricorso non si sottragga ad un giudizio di inammissibilità, sotto un ulteriore profilo di decisivo rilievo.
E’ bene in via di premessa rammentare il principio affermato da questa Corte, da ribadirsi in questa sede, secondo cui ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale, e compatibile con la domanda subordinata.
Ne consegue che l’attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare, non solo il rigetto della domanda principale, ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (vedi Cass. 16/6/2003 n. 9631 cui adde Cass. 30/5/2013 n. 13602):
Nello specifico, per quanto è desumibile dallo storico di lite della pronuncia impugnata, il petitum della domanda proposta dai lavoratori era del seguente tenore: in via principale l’accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto con ATAM con i consequenziali provvedimenti sanciti dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè, in relazione al periodo di lavoro successivo alla cessione, la condanna della LFI spa al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata applicazione dei contratti integrativi vigenti presso ATAM; in subordine, previo accertamento dell’obbligo di LFI s.p.a. di applicare i contratti integrativi vigenti presso ATAM, la condanna della LFI spa al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla applicazione dei contratti integrativi vigenti presso ATAM; in via di ulteriore subordine, previo accertamento della responsabilità risarcitoria di M.G. e del Comune di Arezzo per inottemperanza alla Delib. Consiglio comunale n. 228 del 2007, condannarsi entrambi i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle differenze retributive derivanti dalla applicazione dei contratti integrativi vigenti presso ATAM e del danno non patrimoniale conseguito dalla loro mancata applicazione; previo accertamento dell’obbligo della LFI s.p.a. di applicare a tutti i dipendenti ivi compresi i ricorrenti nonostante la loro mancata adesione, gli accordi sindacali 15/4/2008 e 23/10/2008, condannarsi la stessa al pagamento delle conseguenti differenze retributive e del relativo danno non patrimoniale.
Risulta poi che detta ultima domanda sia stata oggetto del quinto motivo di gravame, l’unico accolto dalla Corte distrettuale secondo l’articolato decisum di cui in precedenza si è dato conto.
Ora, questo motivo, che presuppone, per quanto sinora detto, l’accoglimento della tesi propugnata dai lavoratori in via di assoluto subordine, relativa alla applicazione degli accordi aziendali del 15 aprile e 23 ottobre 2008, si pone in posizione di contrasto logico-giuridico rispetto alla domanda principale che postulava, invece, l’applicazione in toto dei contratti integrativi vigenti presso ATAM.
Ed allora, per rimuovere gli effetti di questo accertamento, e conseguire l’accoglimento della domanda proposta in via principale, logicamente incompatibile con quella subordinata, avrebbe dovuto censurare anche quest’ultima.
Nell’ottica descritta il ricorso incidentale risulta inammissibile non censurando l’altra ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 11.2.2011 n. 3386, Cass. sez.un. 29.3.2013 n. 7931) e cioè che la cessionaria corrispose agli ex dipendenti della cedente il trattamento economico precedentemente in atto presso l’ATAM, conservandolo, sotto forma di superminimo, e che ai lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c. si applica la contrattazione collettiva del cedente solo ove non ne esista altra presso la cessionaria, come da consolidato orientamento di questa Corte.
10. Da ultimo, deve considerarsi che l’eccezione di inammissibilità (per tardività) del ricorso proposto dalla Tiemme s.p.a., sollevata dai lavoratori, risulta infondata trattandosi processualmente di ricorso incidentale (essendo il ricorso principale LFI diretto anche nei confronti della Tiemme), e comunque resta assorbita dal suo rigetto nei termini di cui sopra.
Conclusivamente, al lume delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata deve essere pertanto confermata.
La situazione di reciproca soccombenza fra le parti, consiglia la compensazione delle spese del presente giudizio.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese concernenti la posizione degli Assicuratori dei Lloyd’s che non hanno svolto attività difensiva.
– Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla TIEMME s.p.a. e dai lavoratori.
Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
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