Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1511 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11736-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.) Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GERMANO GARAO;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 49/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 1447/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 49 del 2015, ha respinto l’appello di M.F., confermando la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso che la stessa aveva presentato in opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi IVS fissi pretesi dall’INPS per l’iscrizione alla gestione commercianti nel periodo 1997/2002 quale socia della srl “Il mercatone”;

la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, per l’iscrizione alla gestione commercianti, in ragione delle dichiarazioni rese dalla medesima M.F. nel corso dell’accertamento ispettivo, non smentite dagli esiti del procedimento penale dalla stessa sollecitato a seguito della denuncia di falso del verbale ispettivo;

secondo i giudici di appello, tale dichiarazione, della quale la parte aveva contestato il contenuto ma non di averla effettivamente resa, dimostrava la partecipazione della socia all’attività aziendale in maniera continuativa e non occasionale, risultando irrilevante l’eventuale nullità del verbale ispettivo prospettata dalla parte stessa, anche in considerazione del fatto che la M. era stata condannata per calunnia a seguito della vicenda penale dalla medesima promossa con denuncia di querela di falso relativa al verbale ispettivo de quo;

la Corte territoriale ha, infine, disatteso il motivo d’appello relativo alla decorrenza dell’iscrizione e quello relativo alla eccezione di prescrizione dei crediti contributivi in oggetto, essendo stato interrotto dalla notifica del verbale ispettivo del 17 aprile 2002 il termine quinquennale decorrente dal 15 maggio 1997;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione M.F. basandosi su due motivi illustrati da successiva memoria, cui hanno resistito con controricorso INPS e Riscossione Sicilia s.p.a..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata si sarebbe appiattita sulle conclusioni del giudice di primo grado che avevano illegittimamente valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte in sede ispettiva, dimenticando che l’onere di provare l’effettiva partecipazione abituale all’attività d’impresa commerciale del socio di s.r.l. è a carico dell’Inps. Nel caso di specie, la parte, che aveva chiesto ed ottenuto comunque la cancellazione dalla posizione previdenziale con effetto dal 31.12.2002, aveva chiarito in sede giudiziale che i contenuti del verbale ispettivo non erano corrispondenti alla realtà per cui i medesimi non potevano modificare l’assetto dell’onere probatorio imposto dall’art. 2697 c.c.;

con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in quanto la sentenza impugnata avrebbe individuato in maniera errata la data di scadenza della prima rata (15 maggio 1997) mentre l’INPS aveva indicato quella del 1.1.1997, con la conseguenza che il termine non sarebbe stato validamente interrotto con la notifica del verbale ispettivo avvenuta il 17 aprile 2002;

il primo motivo è infondato;

la disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale, nel riformulare la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613 del 1966, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorchè tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli;

presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perchè – come a suo tempo rimarcato da Cass. n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa; i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995;

la Corte territoriale, nell’applicare correttamente tali principi, ha accertato la sussistenza dei predetti caratteri dell’abitualità e della prevalenza dell’attività svolta presso l’esercizio commerciale dalla M. e ciò sulla scorta degli atti di causa e del verbale ispettivo;

in particolare, la Corte ha esposto che la predetta, socia della citata srl, aveva riferito di essere “socia della srl” il Mercatone” dalla costituzione della società e cioè da circa 5 o 6 anni. Dall’inizio dell’attività di vendita di tessuti ed abbigliamento intimo sempre negli stessi locali di *****, mi sono occupata di tutti i lavori della società con particolare riferimento alla vendita. Nel negozio oltre a me lavora e collabora mio figlio A.S. che è anche socio della srl e mio marito in maniera saltuaria…di mattina bado da sola all’attività senza personale dipendente occupandomi di tutte le esigenze…”;

la Corte ha, quindi, concluso per la sussistenza dello svolgimento di una attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte della M. e ciò recependo la valutazione in termini di confessione delle dichiarazioni rese dalla parte operata dal primo giudice e valorizzando la circostanza, provata dall’INPS, che il procedimento penale scaturito dalla denuncia di falsità del verbale ispettivo era stata stato archiviato con condanna della M. per calunnia;

non è stato violato il disposto dell’art. 2697 c.c. in quanto la Corte non ha spostato l’onere della prova dall’INPS alla parte opponente, ma ha deciso per la sussistenza dei presupposti dell’iscrizione alla gestione commercianti valutando il complesso del materiale probatorio acquisito al giudizio e l’art. 2697 c.c. può essere violato solo laddove il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e nei limiti dallo stesso imposti (vd. Cass. n. 17113 del 2020; Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935);

inoltre, per quanto la dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli che l’imprenditore renda all’ispettore del lavoro, nell’esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non può ritenersi alla stregua di una confessione stragiudiziale (Cass. 17702 del 2015), nondimeno, la sentenza non ha neanche violato l’art. 116 c.p.c. e resiste alle censure mosse nel ricorso, dal momento che la Corte ha espressamente esaminato la dichiarazione resa dalla M. e l’ha valutata non quale prova legale bensì nel contesto delle altre risultanze probatorie, ivi compresa la dichiarazione in libero interrogatorio, resa dalla M. in sede giudiziale, con la quale aveva riconosciuto di aver reso le dichiarazioni riportate in verbale di cui contestava i contenuti; valore risolutivo alla valutazione di tali dati la Corte ha pure assegnato al fatto che lo stesso verbale ispettivo, in sede penale, non era stato ritenuto falso, mentre la M. era stata condannata per calunnia:

emerge dunque evidente che il giudizio si è formato correttamente e congruamente ed in questo quadro non può assumere valore decisivo l’affermazione – errata in diritto – del valore confessorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla parte opponente;

anche il secondo motivo è infondato;

infatti, in tema di contributi “a percentuale”, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è dato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito L. n. 233 del 1990, ex art. 1, comma 4, quand’anche l’efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento (v., fra le tante, Cass. n. 27950 del 2018 alla cui più ampia motivazione si rinvia);

pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, in armonia con il principio generale nell’ambito delle assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre, appunto, dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55);

si tratta, come è evidente, di termine indicato da disposizioni di legge che il giudice deve individuare attraverso la propria attività interpretativa a prescindere dalle indicazioni offerte dalle parti;

il credito più antico oggetto di causa è quello relativo alla contribuzione fissa dovuta per l’anno 1997 la cui modalità di riscossione risulta ratione temporis regolata dalla L. n. 155 del 1981, art. 12 attraverso appositi bollettini di conto corrente postale, predisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. I relativi versamenti andavano effettuati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono i contributi;

dunque, il primo versamento doveva essere effettuato per l’anno 1997 entro il 25 aprile 1997 e la notifica del verbale avvenuta secondo la incontestata ricostruzione della sentenza impugnata il 17 aprile 2002 ha validamente interrotto il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3;

in definitiva, il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza in favore delle parti controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascun controricorrente in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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