Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15219 del 01/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27577-2019 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

FINRADIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2055/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione proposta da Finradio s.r.l, aveva pronunciato l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti di C.G., amministratore unico e autore dell’illecito, nonchè della società quale obbligato solidale, con la quale era stata irrogata alla società la sanzione amministrativa per la violazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, commi 1 e 2, della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 21, del T.U. 1965 n. 1124, artt. 20 e 25 e del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, art. 6, comma 2;

osservava la Corte che, in mancanza di impugnazione nei confronti dell’autore dell’illecito, la sentenza era passata in giudicato nei riguardi di costui e ciò determinava l’estinzione della obbligazione, avente carattere solidale esclusivamente nell’interesse dell’obbligato principale;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di cinque motivi;

resiste la società con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso e, segnatamente, il terzo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione di plurime norme, tra le quali la L. n. 689 del 1981, art. 6 (art. 1292 c.c., art. 1298 c.c., art. 332 c.p.c.), investono la questione inerente alla funzione della norma, che, secondo il dettato di Cass. S. U. n. 22082 del 22/9/2017, non si limita ad assolvere una funzione di garanzia ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore, con la conseguenza che l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua;

nella fattispecie in disamina il tema dell’autonomia della sanzione gravante sull’obbligato solidale si connette a quello del giudicato, da cui discende l’estinzione della sanzione nei confronti dell’autore dell’illecito, con la conseguenza che non si verte in una situazione sovrapponibile rispetto a quella affrontata dalla citata decisione delle Sezioni Unite, connessa all’estinzione della sanzione per omessa notifica del provvedimento sanzionatorio nei confronti di uno degli obbligati;

ne consegue che la questione posta nel processo, in assenza di precedenti specifici, assume valenza nomofilattica e va rimessa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza;

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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