LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30111-2019 proposto da:
UNIQACOOP SOCIETA’ COOPERATTVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI REHO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 489/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
Che:
La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla Uniqacoop soc. cooperativa nei confronti dell’Inps avverso avviso di addebito relativo al pagamento di contributi inerenti al finanziamento del Fondo di Solidarietà Residuale per i periodi ottobre – novembre 2014 e gennaio – febbraio 2015;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società sulla base di dieci motivi, illustrati con memoria;
l’Inps ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
il collegio rileva preliminarmente che numerosi ricorsi pendenti tra le stesse parti e riguardanti le medesime questioni poste con il presente pendono dinanzi alla quarta sezione della Corte;
che, pertanto, al fine di consentire una trattazione congiunta delle questioni, in vista di una soluzione unitaria, si rende necessaria la rimessione alla quarta sezione del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla quarta sezione.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021