Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15223 del 01/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30696-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANFRANCO CASTROGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, a conferma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato C.G. non tenuto all’iscrizione alla gestione separata per i redditi conseguiti nell’anno 2010 quale architetto iscritto all’albo ma non ad Inarcassa, atteso il mancato superamento della soglia di esenzione di Euro 5.000,00 fissata per i lavoratori autonomi occasionali;

la Corte territoriale ha affermato che il dato contabile accertato costituisce un chiaro indice della natura occasionale dell’attività, tanto più che l’Inps non ha offerto nessun concreto elemento di prova della natura abituale dell’attività;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo, con il quale l’istituto chiede che venga sancito in capo a C.G. l’obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps e disposta la condanna dello stesso a versare i contributi relativi ai redditi conseguiti nell’anno 2008;

C.G. ha depositato tempestivo controricorso;

con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale l’istituto ricorrente formula a questo Collegio la domanda di rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa dell’adozione della decisione sul punto da parte della Quarta Sezione;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

che:

la questione, la quale non trova ancora un suo definitivo assetto nella giurisprudenza di questa Corte, è già stata rinviata alla Quarta Sezione dato il suo rilievo nomofilattico;

in attesa della decisione della Quarta Sezione, il Collegio dispone di rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021

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