Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1530 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18922-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P. SRL già P. CARBURANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI NATALIA, rappresentata e difesa dagli avvocati PELLEGRINO ROBERTO, PELLEGRINO STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1.La soc. P. Carburanti srl (successivamente divenuta P. srl) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rideterminava Ires Iva e Irap per l’anno di imposta 2009 a seguito di variazione in diminuzione per indebita detassazione degli investimenti ambientali e detrazione dei costi relativi alla contabilità ritenuti eccessivi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’avviso.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria del Molise ritenendo, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, determinava la nullità dell’avviso.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Si è costituita la contribuente depositando controricorso e memoria ex art. 380-bis c.p.c..

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR reso una motivazione del tutto apparente non tenendo conto degli approfonditi rilievi mossi dall’appellante alla sentenza di primo grado in punto di contraddittorio 1.2 Con il secondo motivo l’Ufficio denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto l’obbligatorietà per il recupero delle imposte non armonizzate del contraddittorio endoprocessuale anche per le verifiche “a tavolino” così denominate perchè effettuate sulla base di notizie acquisite da altre pubbliche amministrazioni, da terzi o da controlli incrociati o sulla base di informazioni fornite dallo stesso contribuente. Con riferimento ai tributi armonizzati la ricorrente rileva che la CTR non ha tenuto conto della circostanza che la contribuente non aveva fornito la “prova di resistenza”

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni contenute nel controricorso di inammissibilità per “doppia conforme” e per mancanza di specificità del ricorso.

2.1 Quanto alla prima va rilevato che l’art. 348-ter c.p.c., comma 4, limita il potere di impugnazione per doppia conforme solo nell’ipotesi in cui si faccia valere il vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nella fattispecie le censure riguardano violazione di legge sostanziale e processuale.

2.2 Con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di autosufficienza va rilevato che la ricorrente ha adeguatamente ricostruito la vicenda processuale e sufficientemente spiegato le ragioni poste a sostegno delle critiche all’impugnata sentenza.

3 Venendo alla trattazione del merito il primo motivo del ricorso è infondato.

3.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

3.2 Nella specie la CTR ha sufficientemente enunciato, sia pur in maniera erronea come di seguito si vedrà, le ragioni in fatto e diritto che sorreggono il decisum il nucleo è costituito dalla ritenuta obbligatorietà, a pena di invalidità dell’atto di accertamento, del contraddittorio endoprocedimentale.

4. E’ invece fondato il secondo motivo.

4.1 E’ pacifico che, nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria ha espletato un accertamento, avente ad oggetto tributi Ires Irap e Iva, c.d. a tavolino, esaminando nei propri uffici la documentazione consegnata dal rappresentante della società e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale.

4.2 Secondo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale formatasi in materia di tributi non armonizzati ” Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto” (Cass.S.U. n. 24823/2015Cass. 2192/2018, 6219/2018) 4.3 Si è, inoltre, precisato (Cass. S.U. n. 24823/2015) che la previsione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non è fonte di un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell’Amministrazione fiscale; che deve essere attivato esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali ciò per la peculiarità di tali verifiche, caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione finanziaria nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli, peculiarità che giustifica quale controbilanciamento, il contraddittorio. Nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.

4.4 Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, trattandosi di un indagini a tavolino, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio relativamente alla parte di accertamento che riguarda i tributi Ires e Irap.

4.5 Ai fini Iva, che è tributo armonizzato, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che ” in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto “. (Cass. S.U. n. 24823/2015, 2192/2018 e 6219/2018).

4.6 Nella fattispecie in esame, come risulta dalla lettura dello specifico motivo contenuto nell’atto introduttivo dell’originario ricorso riprodotto dall’Agenzia nel ricorso in ossequio al principio di specificità, il contribuente non ha nè allegato nè fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell’attivazione del contraddittorio.

4.7 La CTR nell’affermare l’automatismo tra il mancato svolgimento del contraddittorio e l’invalidità dell’atto impositivo, nella parte riferita al tributo armonizzato senza dar conto se il contribuente avesse allegato o fornito elementi che dimostrassero un diverso esito del procedimento accertativo per effetto dell’attivazione del contraddittorio, ha malgovernato i principi giurisprudenziali di cui sopra si è dato conto.

5 Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale del Molise in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Regionale Molise in diversa composizione anche in ordine alla spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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