LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19180-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2483/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 11/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. C.S., titolare della ditta individuale “Auto V.L. di C.S.” proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, all’esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari, aveva determinato per l’anno 1998 un maggior volume di affari di Lire 4.380.814.000 recuperando a tassazione la maggiore IVA pari a Lire 1.138.038.000 (Euro 587.747,58).
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il debito di imposta in Euro 147.439,23 sulla base di una verifica della Dogana di Reggio Calabria per quanto concerneva l’Iva comunitaria.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Calabria rigettava l’appello osservando per quanto di interesse in questa sede in consonanza con quanto argomentato dal giudice di prime cure: a) che ai fini accertativi le movimentazioni bancarie non potevano assurgere a ruolo di prova circa l’esistenza di maggiori redditi se non accompagnati da ulteriori elementi; b) che elementi indiziari circa la mancata evasione dell’imposta si traevano anche dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale penale.
5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. La contribuente non si è costituita.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo l’impugnata sentenza tenuto conto del giudicato esterno formatosi sull’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della medesima contribuente, per il medesimo anno di imposta e basato sullo stesso processo verbale ma ai fini delle imposte di rette.
1.1 Con il secondo motivo l’ufficio deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, punto 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR disatteso la presunzione legale, affermata dal consolidato orientamento giurisprudenziale, circa l’esistenza dei maggiori redditi in presenza di movimentazioni bancaria non giustificate.
1.2 Con il terzo motivo l’Ufficio censura la violazione del D.Lgs. n. 70 del 2000, art. 20, dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 115 cpv, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR non ha considerato l’autonomia del processo tributario rispetto al procedimento penale dal momento che i due giudizi sono retti da differenti principi, garanzie e meccanismi formazione della prova.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 Sostiene l’Ufficio che sull’accertamento Iva, oggetto del presente giudizio è intervenuto il giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 232/12/2010 pronunciata dalla Commissione Provinciale di Cosenza sull’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per il medesimo anno di imposta, ma ai fini delle imposte dirette, i cui rilevi derivavano dallo stesso processo verbale del 12.6.2000, sancendo la legittimità nel merito dell’atto proprio con riferimento alle indagini bancarie ed alla mancata giustificazione degli stessi movimenti bancari presi a riferimento per le evasione delle due imposte.
2.2 Sul punto la giurisprudenza di questo Collegio ha avuto modo di precisare che “nel processo tributario, dunque, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, IVA ed IRPEF), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorchè la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto” (cfr. Cass. 14596/2018 e 1218/2020).
3 I secondo motivo è fondato.
3. Giova puntualizzare che questa Corte è ferma nel ritenere che “la presunzione legale “juris tantum” nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie(cfr. tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017). Ciò vale anche in tema di IVA, al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 (Cass. sent. n. 21303/2013).
3.2 La CTR, nel ritenere che le movimentazioni bancarie, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non fossero idonee da sè sole a fondare un accertamento induttivo ha malgovernato principi che sovraintendono alla ripartizione dell’onere probatorio indicati dalla giurisprudenza sopra passata in rassegna.
4 Il terzo motivo è anch’esso fondato.
4.1 I giudici di seconde cure hanno valorizzato, quali elementi indiziari per neutralizzare l’efficacia presuntiva delle evidenze bancarie la sentenza di assoluzione pronunciata nel processo penale promosso nei confronti della contribuente.
4.2 Orbene sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’affermare il principio secondo il quale “in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario” (v. tra le tante Cass. n. 16262/2017 e 23996/2018).
4.3 Nel caso di specie la CTR si limita semplicemente ed acriticamente a recepire le conclusioni assolutorie della sentenza del giudice penale considerandola indizio capace di contestare le risultanze dell’accertamento senza specificare in concreto sulla base di quali dati e fatti accertati o elementi probatori acclarati nel giudizio penale si potessero ragionevolmente invalidare gli effetti presuntivi delle movimentazioni bancarie fondanti l’accertamento.
5 Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Calabria in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte:
accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021