Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1537 del 25/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17238-2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FAVALE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3427/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

CHE:

1. F.L. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso l’avviso di decadenza delle agevolazioni “prima casa” e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e irrogazione di sanzioni riferito alla compravendita stipulata con atto del ***** ed avente ad oggetto un villino unifamiliare, locale garage e lotto di terreno antistante.

2. La CTP accoglieva il ricorso sulla base del convincimento che la differenza di mq 6 tra la metratura accertata dal CTU e quella che secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, art. 6, determinava la caratteristica di bene di lusso potesse essere frutto di ragionevole errore.

3. Proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria della Regione Puglia accoglieva l’appello rilevando che il CTU aveva accertato il superamento del limite di 240 mq escludendo dal computo i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchina.

4. Avverso la sentenza della CTR F.L. ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e costituito dalla mancata esclusione nel conteggio della metratura contenuto nella CTU acriticamente recepita dall’impugnata sentenza della superfice dei pianerottoli e della superficie di mq 5,63 appartenente alla cantina.

1.1 Per le stesse ragioni con il secondo motivo si deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2 Va preliminarmente disattesa la richiesta, avanzata dal ricorrente nella memoria, di riunione del presente procedimento con altro procedimento pendente tra le stesse parti non essendovi ragione di economia processuale dal momento i giudizi vengono trattati alla stessa adunanza e comunque si riferiscono a imposte del registro aventi ad oggetto differenti contratti.

2. I motivi da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Il D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, definisce abitazione di lusso le singole unità immobiliari che hanno superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

2.2 L’impugnata sentenza ha riconosciuto il carattere di lusso dell’immobile sulla scorta delle recepite conclusioni del CTU che, escludendo dal conteggio i balconi, le terrazze le cantine, le soffitte le scale e il posto macchina, ha determinato la superficie utile dell’immobile in mq 246.

2.3 Parte ricorrente ha dedotto che la CTR ha errato nell’includere ai fini del calcolo della superficie utile i pianerottoli presenti all’interno dell’immobile al piano terra, al primo piano e al piano seminterrato e nell’omettere di considerare che una porzione del seminterrato dell’estensione di mq 5,63 antistante agli accessi al bagno e al locale lavanderia fosse adibita a cantina e quindi da escludere dal computo della superficie utile complessiva.

2.4 La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che, al fine di stabilire se un’abitazione è di lusso, e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. cit., per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19186 del 17/07/2019; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017).

2.5 In definitiva, ciò che assume rilievo – in coerenza con l’apprezzamento dello stesso mercato immobiliare – è la marcata potenzialità abitativa del bene (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19186 del 17/07/2019; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25674 del 15/11/2013) e, più precisamente, l’idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23591 del 20/12/2012).

2.6 Ciò premesso va rilevato che i pianerottoli interni all’immobile non sono compresi nella elencazione tassativa, prevista dal D.M. citato, art. 6, delle aree escluse dal calcolo nè possono equipararsi alle scale stante la diversa conformazione ed utilizzo delle aree.

2.7 Non è possibile, quindi, aderire ad una soluzione ermeneutica estensiva, atteso che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione analogica e, quindi, questi non possono essere riconosciuti nelle ipotesi in cui non siano espressamente previsti (Sez. 5, Sentenza n. 22279 del 26/10/2011).

2.8 Con riferimento all’altro profilo della censura, dall’elaborato peritale versato in atti si evince che il CTU abbia suddiviso il seminterrato in un gruppo locali (due ripostigli, centrale termica, vano ascensore bagni e disimpegno) che sono stati conteggiati ai fini della determinazione della superficie utile complessiva e nella restante porzione della cantina la cui metratura è stata espunta dal conteggio rilevante per la qualificazione “di lusso” dell’immobile. A tale locale si aggiungeva un ampio locale garage anch’esso non considerato nel computo della superficie utile complessiva.

2.9 I rilievi e le misurazioni effettuati dal CTU sono stati fatti propri dai giudici di seconde cure che quindi hanno incluso nel computo della superficie utile anche la porzione di cantina delimitata da archi che presenta le caratteristiche per essere destinata a cucina e tavernetta.

2.10 Si tratta di accertamenti in punto di fatto insindacabili in questa sede se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, la cui censura si rivela inconsistente in quanto la CTR ha correttamente valutato l’elemento di fatto che il ricorrente ha ritenuto essere stato pretermesso.

2.11 Sul punto va precisato che il contribuente solo con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., e quindi tardivamente, ha dedotto la mancata potenzialità abitativa della porzione di cantina destinata a tavernetta al momento dell’acquisto dell’immobile.

Come emerge dalla lettura degli atti prodotti il contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle controdeduzioni all’appello dell’Ufficio non aveva sollevato tale questione limitandosi ad affermare genericamente che erano in corso degli interventi che non potevano incidere sul provvedimento impugnato.

2.12 Ad ogni buon conto va precisato che, sulla scorta dei principi sopra indicati è stato affermato da questa Corte come anche la cantina e la soffitta, con accesso dall’interno dell’abitazione ed essa indissolubilmente legati, siano computabili ai fini della superficie utile complessiva (cfr. Cass. 18480/2016).

2.13 Ed è quanto risulta dai rilievi e dagli accertamenti peritali dai quali si ricava che tutto il locale cantina (e non solo la porzione delimitata dagli archi che è stata conteggiata nel calcolo ai fini della determinazione della superficie utile) collegato con il piano superiore attraverso una scala interna e suddiviso in due vani presenta “caratteristiche idonee per destinazione di cucina e tavernetta”.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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