LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Pietrogiovanni – rel. Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36301-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
– ricorrente –
contro
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO IVELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO TIRELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
che:
1. con sentenza 21 giugno (notificata il 26 settembre) 2019, la Corte d’appello di Trento rideterminava il credito di P.F., dipendente di ***** s.r.l. (dichiarata fallita il *****) dal ***** al ***** e dal ***** al *****, nei confronti dell’Inps a norma della L. n. 297 del 1982, art. 2, e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, per T.f.r. e mensilità di giugno, luglio e agosto 2012, nella somma di Euro 8.532,68: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece condannato l’Istituto al pagamento al medesimo titolo di Euro 10.389,52;
2. la Corte territoriale accertava preliminarmente la corretta proposizione dal lavoratore della domanda giudiziale, dopo la reiezione (per la mancanza del decreto di rigetto dell’istanza di fallimento) della prima e in assenza di alcun provvedimento sulla seconda delle due domande presentate dal predetto in via amministrativa (entrambe sulla base di un decreto ingiuntivo, verbale di pignoramento negativo e certificazione del libro fondiario di inesistenza di immobili);
3. nel merito, essa riteneva la sussistenza dei presupposti per l’erogazione delle prestazioni del Fondo di Garanzia, in base alla documentazione offerta di dichiarazione di fallimento della datrice ***** s.r.l. e di ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo: circostanze sopravvenute nel corso del giudizio di primo grado;
4. la Corte trentina determinava quindi il credito a carico del Fondo per le ultime tre mensilità, secondo la previsione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 2, entro il tetto massimo del triplo del trattamento in CIGS al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, come documentato dell’Inps, nella somma di Euro 2.630,68, così riliquidando il credito complessivo nella misura suindicata;
5. con atto notificato il 26 novembre (4 dicembre) 2019, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui il lavoratore resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. l’Istituto ricorrente deduce violazione della L. n. 297 del 1982, art. 2, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, commi 1 e 2, e art. 2, anche in relazione all’art. 2697 c.c., agli artt. 414 e 420 c.p.c., e alla L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8, per erronea condanna del Fondo di Garanzia all’erogazione della prestazione previdenziale al lavoratore in base ad istanze in via amministrativa fondate su esecuzioni individuali negative, anteriori alla dichiarazione di fallimento della società datrice e all’ammissione del suo credito, addirittura sopravvenute alla proposizione della domanda giudiziale nel corso di giudizio di primo grado: e pertanto in assenza dei presupposti di legge, di ricorrenza previa di tali circostanze alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia da parte del lavoratore; avendo questi, sotto ulteriori profili, erroneamente dedotto, nelle domande proposte in sede amministrativa e giudiziale, il difetto dei requisiti di assoggettamento in concreto del proprio datore al fallimento (invece successivamente dichiarato) e compiuto un’evidente mutatio libelli, in ragione della diversità di causa petendi comportata dalla suddetta erronea rappresentazione fattuale (unico motivo);
2. il motivo è manifestamente fondato;
3. preliminarmente, deve essere ribadita la necessaria ricorrenza, ai fini del diritto del lavoratore alle prestazioni del Fondo di Garanzia, dell’insolvenza del datore di lavoro, accertata con la dichiarazione di fallimento (o, laddove non possa in concreto essere dichiarata, con l’esperimento infruttuoso di una procedura di esecuzione forzata, salva la risultanza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva: Cass. 1 luglio 2010, n. 15662; Cass.20 novembre 2017, n. 27467) e con la verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo (Cass. 28 luglio 2011, n. 16617; Cass. 9 giugno 2014, n. 12971; Cass. 25 agosto 2020, n. 17643);
4. tuttavia, tale diritto alla prestazione del Fondo nasce, non già in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei suindicati presupposti previsti dalla legge e si realizza necessariamente a seguito di una domanda amministrativa;
4.1. questa può essere presentata soltanto dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata, nelle ipotesi di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali in quanto non fallibile (in base a verifica, tanto del Tribunale fallimentare in esito all’istruttoria prefallimentare: Cass. 6 settembre 2018, n. 21734; tanto, in via incidentale, del giudice adito per l’erogazione della prestazione previdenziale: Cass. 28 gennaio 2020, n. 1887; Cass. 15 giugno 2020, n. 11531) o perchè il lavoratore, insinuatosi tardivamente al passivo del suo fallimento, non sia stato ammesso per la previa chiusura per insufficienza di attivo (Cass. 28 gennaio 2020, n. 1886, sempre che, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente) (Cass. 16 marzo 2021, n. 7350);
5. d’altro canto, costituisce principio generale in materia di procedimento amministrativo, e segnatamente di domanda di prestazione previdenziale all’ente erogatore, che essa sia condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ai sensi dell’art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio (Cass. 15 gennaio 2007, n. 732; Cass. 10 maggio 2017, n. 11438);
6. per le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda del lavoratore;
con la compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, tenuto conto dell’assenza di precedenti esattamente in termini e del diverso esito processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di P.F. nei confronti dell’Inps e dichiara le spese dell’intero processo compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021