LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3183-2020 proposto da:
T.A., T.G., i quali eredi di Te.An., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate, e difese dall’avvocato ANTONIO CESARINI;
– ricorrenti –
contro
V.D., V.C., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato DIEGO CINQUETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1873/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 6.12.2018 ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, che aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da Te.An., T.A. e T.G. nei confronti di C.G., avente ad oggetto una striscia di confine dei mappali n. ***** e n. *****.
– la corte di merito, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto che non vi fosse la prova che gli attori avessero coltivato la striscia di terreno oggetto della domanda di usucapione; al contrario, alcuni testi avevano espressamente escluso tale circostanza, facendo espresso riferimento alla rete di recinzione delimitante la proprietà delle parti;
– hanno proposto ricorso per cassazione T.A. e t.G., in qualità di eredi di Te.An.;
– hanno resistito con controricorso V.D. e V.C., in qualità di eredi di C.G.;
– il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO
che:
– con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla violazione degli artt. 1142 e 2967 c.c., e degli artt. 115 e 116”, si deduce che la prova per testi non sarebbe stata articolata in capitoli separati e che la corte di merito avrebbe errato nella valutazione del teste P. evidenziando come le sue dichiarazioni fossero contrarie alle altre emergenze istruttorie, anche documentali, come i pagamenti effettuati dalle ricorrenti al competente consorzio di bonifica, la documentazione fotografica, attestante il possesso della striscia di terreno oggetto di lite e la posizione della rete di recinzione;
– con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto dalle risultanze istruttorie sarebbe emerso che gli attori coltivavano la striscia di terreno oggetto di causa da tempo immemorabile mentre la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni del teste P., avrebbe considerato contraddittorie le deposizioni degli altri testi e non avrebbe dato rilievo alla documentazione fotografica versata in atti e decisiva per il giudizio; con il terzo motivo di ricorso si deduce la “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’art. 1143 c.c.,” in quanto, a fronte di un cospicuo materiale probatorio in ordine al corpus ed all’animus possidenti, la corte di merito sarebbe pervenuta ad un erroneo rigetto della domanda di usucapione;
– i motivi, che per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1;
– va in primo luogo osservato che è inammissibile la deduzione del vizio di motivazione per l’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto il giudizio d’appello è stato introdotto in data successiva all’11.9.2012;
– il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012;
– i motivi di ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano la valutazione delle prove testimoniali da parte del giudice di merito, mirando a sollecitare un diverso apprezzamento del fatto, in contrasto con i limiti al sindacato del giudizio di legittimità;
– a tal riguardo occorre ricordare che per dedurre la violazione del paradigma dell’art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892/2016; Cass. S.U. n. 16598/2016);
– la corte di merito ha valutato le dichiarazioni del teste P. ed ha escluso che la coltivazione del terreno da parte degli attori si riferisse alla striscia di terreno in contestazione ma al fondo di loro proprietà; per corroborare il proprio convincimento, ha richiamato le contraddittorie deposizioni di altri testi, in relazione alle quali, non poteva ritenersi raggiunta la prova del possesso;
– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, – 2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021
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